Tutela previdenziale per malattia anche senza ricovero: la nuova Circolare INPS n. 65/2026

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Le nuove regole per chi si cura in day hospital, in comunità terapeutiche o in altre strutture sanitarie senza un ricovero tradizionale

Anche senza un ricovero ospedaliero, le giornate trascorse in day service, Centri di Salute Mentale, comunità terapeutiche o centri per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione potranno essere riconosciute ai fini dellatutela previdenziale per malattia. A stabilirlo è la Circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026, che equipara al ricovero in day hospital una serie di prestazioni ambulatoriali complesse, fornendo indicazioni operative per garantire uniformità di trattamento tra i lavoratori.

Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale ha favorito la diffusione di modelli assistenziali alternativi al ricovero tradizionale, quali le attività ambulatoriali complesse, il day service, i percorsi diagnostico-terapeutici integrati e le strutture di osservazione breve, permettendo di erogare prestazioni ad elevata complessità in tempi più contenuti e in contesti assistenziali differenti dal reparto ospedaliero.

Inoltre, come evidenziato dalla Circolare, parallelamente all'evoluzione dei modelli organizzativi del sistema sanitario si è registrato un incremento della domanda di servizi dedicati a patologie complesse, quali i disturbi psichici, le dipendenze patologiche e i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che richiedono interventi multidisciplinari e, in alcuni casi, percorsi di assistenza in regime residenziale o semiresidenziale.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI EQUIPARATE AL DAY HOSPITAL

Per le prestazioni complesse che determinano un’effettiva incapacità lavorativa nelle giornate di accesso alla struttura sanitaria, pur in assenza di un ricovero formale, è prevista l’equiparazione al ricovero in regime di day hospital ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale per malattia.

Secondo quanto riportato dalla Circolare, sono dunque da considerarsi equiparati al day hospital i seguenti modelli organizzativi di attività ambulatoriale:

  • Day Service ambulatoriale (DSA);
  • Day surgery;
  • Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
  • Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
  • Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
  • Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Per quanto riguarda le cosiddette “dimissioni protette”, si rimanda a quanto precisato nella Circolare n. 136/2003 (cfr. par. 6, punto 2) secondo cui il relativo periodo non è integralmente equiparabile al ricovero ospedaliero. L'assimilazione al regime di ricovero è infatti limitata alle sole giornate in cui il lavoratore accede alla struttura sanitaria per l'esecuzione di accertamenti programmati. Le restanti giornate comprese nel periodo di dimissioni protette possono essere riconosciute ai fini della tutela economica della malattia esclusivamente in presenza di idonea certificazione medica attestante l'incapacità temporanea allo svolgimento dell'attività lavorativa.

CENTRI DI SALUTE MENTALE (CSM)

I Centri di Salute Mentale (CSM) sono strutture territoriali deputate alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione dei disturbi psichici, mediante interventi multidisciplinari di natura medica, psicologica e sociale. Nell'ambito della propria organizzazione, possono erogare attività terapeutiche programmate in regime diurno e, in specifiche situazioni cliniche, prevedere forme di ospitalità sulle 24 ore. Tali modalità assistenziali, tuttavia, non sono uniformemente presenti sul territorio nazionale e non sempre assumono le caratteristiche del ricovero ospedaliero.

La Circolare chiarisce che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, le giornate di effettiva presenza presso il CSM per l'erogazione di trattamenti programmati sono assimilate ai cicli di cura ricorrenti e, come tali, indennizzabili come malattia. Qualora, invece, sia prevista un'ospitalità notturna formalmente documentata come ricovero breve, quest'ultima è equiparata al regime di day hospital, con conseguente applicazione della relativa disciplina previdenziale.

STRUTTURE RIABILITATIVE E SOCIORIABILITATIVE PSICHIATRICHE E ALTRE STRUTTURE SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

La Circolare precisa che l'equiparazione al ricovero ospedaliero è riconosciuta esclusivamente alle strutture psichiatriche residenziali (ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e semiresidenziali (centri diurni) autorizzate e/o accreditate dal Servizio sanitario nazionale (SSN), purché in possesso dei requisiti organizzativi e professionali previsti dalla normativa vigente.

In particolare, tali strutture devono disporre di una Direzione sanitaria, garantire la tenuta della cartella clinica e del Piano Terapeutico Individuale (PTI), adottare procedure per la gestione dei farmaci e delle emergenze e assicurare la tracciabilità delle presenze e delle attività svolte. Devono inoltre avvalersi di personale qualificato, tra cui medici psichiatri, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, educatori professionali e terapisti della riabilitazione psichiatrica, nel rispetto degli standard assistenziali previsti per ciascuna tipologia di struttura.

Diversamente, qualora il ricovero avvenga presso strutture a prevalente finalità socioeducativa o prive di cartella clinica, la prestazione è assimilata alla malattia comune, previa idonea certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

In tale contesto, sono equiparati al ricovero ospedaliero:

  • i ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC);
  • la permanenza nelle strutture psichiatriche sanitarie residenziali;
  • i ricoveri presso le Unità di Riabilitazione Intensiva o Estensiva e presso i Centri di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • i ricoveri in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) disposti per motivi sanitari e negli Hospice;
  • le prestazioni complesse erogate in regime di day service presso le Case della Comunità, equiparate al day hospital.

Sono invece ricondotte al regime della malattia comune, previa idonea certificazione medica, le prestazioni semiresidenziali erogate dai Centri di cui all'articolo 26 della legge n. 833/1978, la permanenza presso strutture socioriabilitative prive di assistenza sanitaria e la partecipazione a programmi riabilitativi svolti nei Centri Diurni.

Nei casi in cui trovi applicazione il regime della malattia comune permane, in ogni caso, l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, anche presso l'indirizzo della struttura in cui il lavoratore è ospitato, secondo quanto già previsto dalla Circolare n. 136/2003.

STRUTTURE DI OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (OBI) E DEGENZA BREVE (DB)

In molte strutture ospedaliere, come evidenziato nel messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, sono state istituite, nell’ambito delle Unità Operative di Pronto Soccorso, specifiche unità di supporto quali l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e la Degenza Breve (DB).

Tali strutture sono finalizzate alla gestione dei pazienti che necessitano di un periodo limitato di monitoraggio clinico e approfondimento diagnostico, consentendo di evitare il ricorso a ricoveri ospedalieri non appropriati. La permanenza presso il Pronto Soccorso o presso le unità di OBI e DB, anche qualora si protragga per più giornate in relazione alle condizioni cliniche del paziente, presenta, ai fini della tutela previdenziale, le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero.

COMUNITÀ TERAPEUTICHE E STRUTTURE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Le comunità terapeutiche e le strutture accreditate, secondo quanto previsto dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentano un presidio fondamentale per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche. Tali strutture possono operare in regime residenziale, con permanenza diurna e notturna, o semiresidenziale, con attività limitate alla fascia diurna.

L’accesso avviene generalmente a seguito di valutazione e certificazione da parte dei Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN. La presenza di équipe multidisciplinari e le caratteristiche dell’assistenza erogata consentono di distinguere le strutture a carattere sanitario da quelle prevalentemente socioeducative, con differenti effetti ai fini della tutela previdenziale.

Le comunità terapeutiche sono equiparate al ricovero ospedaliero esclusivamente quando operano in regime sanitario, risultano autorizzate o accreditate dal SSN e garantiscono requisiti organizzativi specifici, quali presenza medica, protocolli assistenziali, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI).

La permanenza in strutture prive di assistenza sanitaria o a prevalente carattere socioeducativo, così come le attività semiresidenziali, è invece assimilata alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa.

Ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale, nei casi di equiparazione al ricovero è necessario il certificato di dimissione con diagnosi rilasciato dalla struttura. Resta inoltre fermo l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, anche presso l’indirizzo della comunità, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 136/2003.

CENTRI PER DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE (DNA)

I Centri dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), pubblici o privati accreditati, garantiscono la presa in carico multidisciplinare di pazienti con patologie complesse attraverso diversi livelli assistenziali, tra cui trattamenti ambulatoriali, day service, day hospital, percorsi semiresidenziali e residenziali, fino ai ricoveri ordinari o di emergenza.

L’assistenza è assicurata da équipe multidisciplinari composte da professionisti sanitari e figure riabilitative ed educative, mediante interventi psicoterapeutici, nutrizionali, farmacologici e riabilitativi.

Ai fini della tutela previdenziale, le prestazioni in day service e day hospital, nonché la permanenza in strutture residenziali a carattere sanitario, sono equiparate al ricovero ospedaliero quando sussistono i requisiti di accreditamento, presenza di cartella clinica, Piano Terapeutico Individuale (PTI) ed équipe multidisciplinare.

Le attività semiresidenziali e la permanenza presso strutture prive di assistenza sanitaria sono invece equiparate alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l’incapacità lavorativa. In tali casi permane l’obbligo di reperibilità presso la struttura, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 136/2003.

Recapiti
info@osservatoriomalattierare.it (Roberta Venturi)