INTERROGAZIONE N. 496/A | Consiglio regionale della Sardegna

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 496/A

INTERROGAZIONE RUBIU – TRUZZU – PIGA – CERA – FLORIS – MASALA – MELONI Corrado – MULA – SORGIA – USAI, con richiesta di risposta scritta, in merito all’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori” – Annualità 2026 e al requisito di esclusività dell’attività agricola in coerenza con la disciplina nazionale sull’imprenditore agricolo professionale (IAP).

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– nell’ambito del Piano strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e dei relativi strumenti regionali di attuazione, l’intervento SRE01 sostiene il primo insediamento dei giovani agricoltori, attraverso l’erogazione di un premio volto a favorire il ricambio generazionale, la continuità delle imprese agricole e il contrasto all’abbandono delle attività produttive e dei territori rurali;
– la Regione ha previsto, per l’annualità 2026 dell’intervento SRE01, un premio di primo insediamento pari a euro 40.000;
– il bando regionale, all’allegato n. 1, paragrafo 6, lettera g), e al paragrafo 7, punto 8, stabilisce che “l’attività agricola deve essere svolta in maniera esclusiva per tutto il periodo di impegno” e che “la presenza di altre tipologie di attività o impieghi comporta la decadenza della condizione di esclusività e la perdita dei requisiti di accesso”;
– le FAQ dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, aggiornate all’8 settembre 2026, hanno confermato un’interpretazione particolarmente rigorosa della clausola, precisando che anche un’attività lavorativa marginale, quale una collaborazione sportiva dilettantistica, può determinare la perdita della condizione di esclusività e la revoca del sostegno, nonché che la medesima condizione preclude la partecipazione, in qualità di socio, ad altre imprese o società, agricole e non;

CONSIDERATO che:
– l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e successive modifiche ed integrazioni, definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) il soggetto che dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro, con soglie ridotte al 25 per cento nelle zone svantaggiate, secondo la disciplina richiamata dalla normativa vigente;
– tale disciplina nazionale non configura l’attività agricola come attività necessariamente esclusiva, ma ammette che l’imprenditore agricolo professionale svolga anche altre attività lavorative, purché siano rispettate le soglie relative al tempo di lavoro e al reddito derivante dall’attività agricola;
– pertanto, la clausola regionale di esclusività assoluta appare più restrittiva non soltanto rispetto alla disciplina nazionale dello IAP, ma anche rispetto al modello di impegno richiesto per la medesima misura in altre regioni italiane;

RILEVATO che:
– nel bando 2026 della Regione Toscana, il beneficiario è tenuto a impegnarsi a conseguire lo status di imprenditore agricolo professionale entro la conclusione del Piano di sviluppo aziendale; tale previsione richiede espressamente il possesso o l’acquisizione dello status IAP, ma non introduce un divieto assoluto di svolgere contemporaneamente un’altra attività lavorativa durante il periodo di impegno;
– nel bando della Regione Puglia, relativo alla medesima tipologia di intervento, non è richiesto il conseguimento dello status IAP, ma è previsto che il beneficiario sia impegnato in maniera prevalente nell’azienda agricola e acquisisca i requisiti di “agricoltore in attività” entro 18 mesi dall’insediamento; si tratta, quindi, di un requisito di prevalenza e di una soglia temporale, non di un’esclusività assoluta;
– nel bando della Regione Sicilia è richiesto il conseguimento dello status di “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla concessione, senza che risulti previsto un divieto assoluto di svolgere altre attività lavorative;
– la Regione Sardegna, invece, non richiede il conseguimento dello status IAP quale requisito autonomo dell’intervento: il riferimento allo IAP compare soltanto, in via marginale, tra le possibili iscrizioni nell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) utili a individuare l’anno di inizio dell’attività; ciononostante, la Regione impone la condizione più severa, vale a dire l’esclusività assoluta dell’attività agricola per cinque anni;
– la disciplina sarda può determinare la decadenza anche in presenza di un’attività lavorativa mini-ma o meramente integrativa, pur in assenza di una violazione delle soglie previste dalla normativa nazionale per la qualifica di IAP;
– il confronto tra Toscana, Puglia, Sicilia e Sardegna, tutte impegnate nell’attuazione di interventi finanziati nell’ambito dello stesso Piano strategico nazionale della PAC e delle medesime politiche europee di sostegno al ricambio generazionale, evidenzia che l’esclusività assoluta non sembra essere imposta in modo uniforme né dalla normativa europea né da quella nazionale;
– qualora l’esclusività assoluta fosse una condizione necessaria derivante direttamente dalla normativa dell’Unione europea o dalla disciplina nazionale, sarebbe ragionevole attendersi un’applicazione sostanzialmente omogenea da parte delle regioni; la diversa disciplina adottata dimostra invece che la clausola sarda costituisce una scelta discrezionale regionale nell’attuazione della misura;
– tale scelta rischia di penalizzare in particolare i giovani impegnati nel ricambio generazionale, i quali, soprattutto nella fase di avvio, possono avere la necessità di conservare un’altra occupa-zione per garantire la sostenibilità economica personale e familiare, mantenendo comunque l’agricoltura quale attività prevalente e professionalmente qualificata;
– il requisito di esclusività può, inoltre, ridurre la platea dei potenziali beneficiari, ostacolare il subentro nelle aziende familiari, favorire l’abbandono dei terreni e creare una disparità di trattamento rispetto ai giovani agricoltori di altre Regioni che partecipano alla stessa misura con obblighi meno rigidi;

RITENUTO che:
– l’obiettivo di assicurare che il beneficiario eserciti effettivamente l’attività agricola e realizzi il Piano di sviluppo aziendale possa essere perseguito anche mediante requisiti di prevalenza, professionalità, conseguimento dello status di agricoltore in attività o rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale;
– una limitazione assoluta, estesa per l’intero quinquennio e assistita dalla decadenza dal beneficio anche per attività lavorative marginali, debba essere adeguatamente motivata sotto il profilo della necessità, proporzionalità e coerenza con gli obiettivi del ricambio generazionale;
– sia opportuno verificare se la clausola sarda sia effettivamente necessaria per garantire l’efficace attuazione dell’intervento SRE01 oppure se rappresenti un aggravamento non indispensabile, suscettibile di essere sostituito da un regime basato sulla prevalenza dell’attività agricola e su soglie verificabili,

chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale per sapere:
1) se siano a conoscenza del fatto che la clausola di esclusività prevista dal bando regionale SRE01 annualità 2026 impedisce, di fatto, l’accesso o determina la decadenza dal sostegno anche nei confronti di soggetti che, pur svolgendo un’altra attività lavorativa, rispettino le soglie e i requisiti previsti dalla disciplina nazionale per la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
2) quali siano le specifiche ragioni giuridiche, tecniche, economiche e amministrative che hanno indotto la Regione a introdurre un obbligo di esclusività assoluta per l’intero periodo quinquennale, anziché un requisito di prevalenza, professionalità o conseguimento dello status di agricoltore in attività entro un termine determinato;
3) se l’Amministrazione regionale abbia verificato se tale obbligo derivi da una prescrizione vincolante della normativa dell’Unione europea, del Piano strategico nazionale della PAC o della normativa statale e, in caso contrario, per quali motivi abbia scelto di adottare una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista da Toscana, Puglia e Sicilia per la medesima tipologia di intervento;
4) se siano stati acquisiti pareri o valutazioni da parte degli uffici competenti, dell’Organismo pagatore, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o di altri organismi istituzionali in ordine alla compatibilità della clausola di esclusività assoluta con la disciplina nazionale dello IAP e con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento;
5) quanti siano i potenziali beneficiari dell’annualità 2026 che risultino esclusi, o potenzialmente esposti alla decadenza, per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa, distinguendo tra attività a tempo pieno, attività a tempo parziale, collaborazioni occasionali, collaborazioni sportive dilettantistiche e partecipazioni societarie;
6) se sia stata effettuata una valutazione dell’impatto della clausola sui processi di ricambio generazionale, sui giovani che subentrano nella conduzione di aziende familiari e sulla sostenibilità economica dei nuovi insediamenti nei primi anni di attività;
7) se la Regione intenda pubblicare una relazione comparativa che illustri le ragioni della maggiore rigidità della disciplina sarda rispetto ai bandi adottati da Toscana, Puglia e Sicilia, indicando altresì le fonti normative o amministrative poste a fondamento della scelta;
8) se, nelle more di eventuali modifiche del bando, l’Amministrazione intenda chiarire in modo formale e trasparente il regime applicabile alle attività lavorative marginali, alle collaborazioni occasionali e alla partecipazione in altre imprese o società, evitando interpretazioni non uniformi e garantendo certezza agli aspiranti beneficiari;
9) se intenda modificare, per le prossime annualità dell’intervento SRE01, il requisito di esclusività assoluta, sostituendolo con un regime che consenta lo svolgimento di altre attività lavorative purché siano rispettate soglie di prevalenza, reddito, tempo di lavoro o altri parametri oggettivi coerenti con la disciplina nazionale dello IAP e con gli obiettivi della misura;
10) se, in subordine, intenda valutare una revisione della clausola per consentire almeno, senza decadenza automatica, le attività lavorative marginali o integrative che non compromettano l’effettiva conduzione dell’azienda agricola, il raggiungimento degli obiettivi del Piano di sviluppo aziendale e il possesso dei requisiti di agricoltore in attività.

Cagliari, 9 settembre 2026

Recapiti
Massimo Loi