INTERROGAZIONE N. 510/A | Consiglio regionale della Sardegna

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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 510/A

INTERROGAZIONE SORGIA – TRUZZU – CERA – FLORIS – MASALA – PIGA – RUBIU – USAI, con richiesta di risposta scritta, sulle criticità e sui profili di illegittimità nell’utilizzo da parte di ARPAS delle graduatorie ARES (deliberazione n. 249 dell’8 settembre 2026). Elusione delle procedure di mobilità e incompatibilità contrattuale.

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I sottoscritti,

PREMESSO che:
– l’Azienda regionale della Salute (ARES) e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) operano in sistemi contrattuali radicalmente distinti: il personale ARES è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto sanità, mentre il personale non dirigente di ARPAS (a seguito della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) e dell’Accordo CORAN del 2025) è confluito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale;
– con deliberazione del Direttore generale ARES n. 249 dell’8 settembre 2026 è stato approvato uno schema di convenzione che autorizza ARPAS ad attingere dalle graduatorie concorsuali ARES per i profili di assistente amministrativo e collaboratore amministrativo professionale;
– tali graduatorie sono state formulate per rispondere ai fabbisogni del comparto sanità, determinando un palese disallineamento giuridico ed economico rispetto all’inquadramento previsto in ARPAS;

CONSIDERATO che:
– l’ordinamento (articolo 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modi-fiche ed integrazioni) impone in via assoluta e prioritaria l’esperimento delle procedure di mobilità prima di poter procedere allo scorrimento di qualsiasi graduatoria. L’omissione di tale passaggio rischia di viziare di illegittimità le successive assunzioni;
– l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e dell’articolo 3, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), costituisce un istituto che non può prescindere da requisiti inderogabili, tra cui l’omogeneità del comparto contrattuale di appartenenza, l’equivalenza del profilo professionale e l’espressa previsione di tale clausola nel bando originario;
– oltre a sollevare dubbi di legittimità, questa operazione rischia di ledere le legittime aspettative degli idonei presenti nella graduatoria ARES, imponendo la massima trasparenza sulle condizioni contrattuali offerte dal Sistema regionale anziché dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e sulle conseguenze di un eventuale rifiuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

chiedono di interrogare la Presidente della Regione e Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se ARPAS abbia preventivamente assolto al tassativo obbligo di esperire le procedure di mobilità (ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) prima di ricorrere alla convenzione e, in caso negativo, quale sia la motivazione che ha portato a eludere tale obbligo normativo a favore dell’accesso diretto alle graduatorie ARES;
2) se la Giunta regionale fosse stata preventivamente informata della deliberazione ARES n. 249 del 2026 e se siano stati acquisiti formali pareri giuridici che legittimino l’operazione;
3) quale sia lo specifico fondamento normativo che consente il travaso di personale tra due comparti contrattuali non omogenei (comparto sanità e comparto unico regionale) e se il bando originario ARES prevedesse esplicitamente l’utilizzo della graduatoria da parte di amministrazioni esterne al SSN;
4) se esista un formale atto che certifichi l’effettiva equivalenza giuridica e professionale dei profili interessati rispetto all’ordinamento ARPAS, e con quale esatto Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) e inquadramento economico verrebbero assunti gli idonei;
5) se la Giunta regionale non ritenga doveroso intervenire tempestivamente per chiedere ad ARES e ARPAS la sospensione in autotutela delle procedure di chiamata e assunzione derivanti dalla convenzione, promuovendone la revoca o l’annullamento qualora, come appare evidente, emergano fondati profili di illegittimità;
6) se la Giunta intenda trasmettere al Consiglio regionale l’intero fascicolo istruttorio (richiesta di ARPAS, fabbisogni, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), autorizzazioni, pareri giuridici e atti presupposti) e, contestualmente, se intenda emanare una direttiva che definisca in modo chiaro e inequivocabile i criteri di equivalenza dei profili e le condizioni per il ricorso alle graduatorie incrociate tra comparti diversi.

Cagliari, 24 settembre 2026

Recapiti
Michela Ghiani