Chi presenta ricorso contro una multa deve comunque comunicare i dati del conducente entro 60 giorni?
La questione è stata oggetto, nel corso degli anni, di interpretazioni contrastanti da parte del Ministero dell’Interno e della Corte di Cassazione.
Le più recenti pronunce della Cassazione, anche del 2026, hanno fornito importanti chiarimenti, che hanno trovato applicazione anche in una sentenza favorevole ottenuta da noi di Soluzione Multa.
Vediamo cosa è cambiato e come comportarsi quando è ancora pendente un ricorso contro la multa originaria.
Se presento ricorso devo comunicare i dati del conducente?
L’art. 126-bis del Codice della Strada prevede che, quando una violazione comporta la decurtazione dei punti e il conducente non è stato identificato, il proprietario del veicolo debba comunicare i dati personali e della patente di chi era alla guida entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Ma cosa succede se la multa viene impugnata davanti al Prefetto o al Giudice di Pace?
La questione ha dato origine a interpretazioni contrastanti. Inizialmente, il Ministero dell’Interno aveva riconosciuto la presentazione del ricorso come giustificato motivo per non comunicare i dati del conducente.
Con la circolare del 27 ottobre 2022, però, il Ministero ha cambiato posizione, stabilendo che l’obbligo dovesse essere rispettato anche in pendenza di ricorso.
Negli anni successivi, tuttavia, la Corte di Cassazione è tornata sulla questione, affermando un orientamento diverso, ribadito anche da alcune importanti pronunce del 2026.
Comunicazione dei dati con ricorso pendente: cosa dice la Cassazione
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, l’obbligo di comunicare i dati del conducente non è esigibile finché è pendente il ricorso contro la multa originaria.
Questo principio, già affermato dall’ordinanza n. 26553/2024, è stato ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 13604/2026.
Nel caso esaminato, un automobilista aveva impugnato una multa e comunicato all’organo accertatore la pendenza del ricorso. Nonostante ciò, aveva ricevuto una sanzione per non aver fornito i dati del conducente.
La Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo che la violazione per mancata comunicazione non può configurarsi prima della definizione del procedimento relativo alla multa principale.
Lo stesso orientamento è stato confermato con l’ordinanza n. 15488 del 21 maggio 2026, con la quale la Suprema Corte ha annullato alcune sanzioni per omessa comunicazione dopo che erano stati annullati i verbali dai quali derivava l’obbligo.
Ma cosa succede quando il ricorso contro la multa originaria viene definito?
■ Se il ricorso viene accolto, con conseguente annullamento del verbale, viene meno anche il presupposto dell’obbligo di comunicare i dati del conducente.
■ Se invece il ricorso viene respinto, secondo questo orientamento l’organo accertatore deve inviare una nuova richiesta, dalla cui notifica decorrono i 60 giorni per fornire i dati richiesti.
Queste pronunce rappresentano quindi un importante chiarimento per gli automobilisti che hanno impugnato una multa, anche se resta da considerare il diverso orientamento espresso dal Ministero dell’Interno nel 2022.
La sentenza ottenuta da noi Soluzione Multa a Grosseto
Un’applicazione concreta di questo principio arriva dal Giudice di Pace di Grosseto, che il 25 settembre 2026 ha accolto un ricorso predisposto da noi di Soluzione Multa, annullando una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
La vicenda nasce da una multa per eccesso di velocità che l’automobilista aveva regolarmente impugnato davanti al Giudice di Pace.
Nonostante il procedimento fosse ancora pendente e l’organo accertatore fosse stato informato della presentazione del ricorso, il Comune di Grosseto aveva successivamente notificato una seconda multa per la mancata comunicazione dei dati del conducente.
Abbiamo quindi contestato anche questo secondo verbale, sostenendo che l’obbligo di comunicazione non potesse essere sanzionato prima della conclusione del ricorso contro la violazione originaria.
Il Giudice di Pace di Grosseto, con sentenza del 25 settembre 2026, ha accolto il ricorso e annullato la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Nella motivazione, il giudice ha condiviso il più recente orientamento della Cassazione, riconoscendo che l’obbligo di comunicazione non era ancora sorto durante la pendenza del procedimento contro la multa principale.