La riforma Doganale UE è entrata in vigore il 20 settembre 2026. Il Regolamento (UE) 2026/2108 ha istituito il nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU) e la nuova Autorità doganale dell’Unione europea. Per le imprese non cambia nulla nell’immediato, ma la direzione è chiara e l’attuazione sarà graduale.
La riforma in sintesi
Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre 2026 e ha sostituito il Reg. (UE) n. 952/2013. Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione adottati in base al vecchio Codice restano in vigore. Si applicheranno finché la Commissione non li sostituirà con i nuovi atti.
L’obiettivo è rendere il sistema doganale europeo più digitale, basato sui dati e più reattivo alle sfide del commercio internazionale, tra cui i rischi geopolitici, la rapida crescita dell’e-commerce e la tutela dei consumatori. Il nuovo modello poggia su tre elementi: digitalizzazione e centralizzazione dei dati doganali, rafforzamento della gestione del rischio e maggiore coordinamento a livello UE.
Le principali novità
EU Customs Data Hub. Sarà una piattaforma informatica centralizzata, destinata a sostituire gradualmente i sistemi doganali nazionali e a diventare il punto unico di interazione con le dogane per importazioni, esportazioni e adempimenti. Il sistema passerà dalla presentazione di singole dichiarazioni alla messa a disposizione e al riutilizzo dei dati. La Commissione europea ne curerà lo sviluppo e la gestione iniziale, e potrà poi affidarne le funzioni alla nuova Autorità. Sono previste anche fasi pilota volontarie.
Autorità doganale dell’UE. Avrà sede a Lille e supporterà le amministrazioni nazionali in materia di sistemi informatici, gestione dei dati, analisi dei rischi e coordinamento. Le norme sulla sua istituzione e sul suo avvio sono applicabili dal 20 settembre 2026, e nella fase iniziale la Commissione gestirà la sua costituzione fino alla piena operatività.
Trust & Check Trader. È una nuova categoria di operatori particolarmente affidabili, basata su un rapporto di fiducia rafforzata con le dogane e sulla condivisione continua dei dati. Dà accesso a ulteriori agevolazioni procedurali e a controlli più mirati e proporzionati al profilo di rischio.
Più chiarezza sulle responsabilità. Per le imprese in regola, procedure e requisiti dovrebbero diventare più semplici e prevedibili, con responsabilità più chiare per gli importatori e una rendicontazione tramite un’unica interfaccia dati UE.
E-commerce e vendite a distanza. Il nuovo Codice introduce specifiche definizioni per questi flussi e stabilisce che, negli acquisti online, il valore in dogana è determinato prendendo come riferimento la vendita a distanza. In caso di dubbi sul valore dichiarato, la dogana può richiedere ulteriori elementi e ricorrere ai metodi alternativi di valutazione. Sul fronte dei piccoli pacchi, ricordiamo che:
- l’UE ha deciso di abolire la soglia di esenzione doganale di 150 euro per le spedizioni di basso valore, applicando dal 1° luglio 2026 un dazio temporaneo di 3 euro fino a luglio 2028, dopodiché si applicheranno i dazi ordinari;
- il nuovo Regolamento prevede una tariffa di gestione a livello UE per i piccoli pacchi, che dovrebbe applicarsi da novembre 2026 con importo fisso da stabilire tramite atto delegato della Commissione.
Il calendario
| Data | Cosa accade |
|---|---|
| 20 settembre 2026 | Entrata in vigore del Regolamento e applicazione delle prime disposizioni (Data Hub, Autorità doganale, norme su vendite a distanza) |
| Novembre 2026 | Prevista l’applicazione della tariffa di gestione sui piccoli pacchi |
| 21 settembre 2027 | Applicazione generale del nuovo Codice |
| 1° luglio 2028 | Prima fase di utilizzo del Data Hub per i flussi di vendite a distanza e regime IOSS |
| 1° marzo 2031 | Possibilità, per la generalità degli operatori, di utilizzare il nuovo sistema basato sulla messa a disposizione dei dati |
| 1° marzo 2034 | Il Data Hub diventa la modalità ordinaria di gestione delle informazioni sui regimi doganali |
Per la generalità di importatori, esportatori e titolari del regime di transito, la dichiarazione doganale continuerà a essere utilizzata durante tutta la fase transitoria. Serviranno inoltre numerosi atti delegati e di esecuzione per definire nel dettaglio le nuove procedure.
Cosa significa per le imprese calzaturiere
- Nel breve periodo non cambiano le modalità operative. Le attuali procedure e dichiarazioni doganali restano in uso e non è richiesto alcun adempimento immediato.
- Il fulcro sarà la qualità dei dati. Il nuovo sistema si basa su qualità, disponibilità e tracciabilità delle informazioni lungo la catena di fornitura. Conviene iniziare a verificare i processi interni di gestione dei dati doganali (classificazione, origine, valore, documentazione) e il coordinamento con spedizionieri e doganalisti.
- Chi vende online a consumatori extra-UE o importa piccole spedizioni dovrà seguire con particolare attenzione le novità su valore in dogana, dazio temporaneo e tariffa di gestione.
- Lo status di Trust & Check Trader potrà rappresentare un’opportunità per le imprese strutturate, ma i requisiti saranno definiti dagli atti attuativi.
Per valutazioni sul caso specifico si raccomanda di rivolgersi al proprio spedizioniere o consulente doganale. Assocalzaturifici ha organizzato con il proprio partner ZPC un ciclo di webinar in tema di compliance e dogane (clicca QUI per maggiori informazioni e iscrizioni)
Fonti: Confindustria; ZPC (Reg. (UE) 2026/2108, pubblicato in GUUE il 19 settembre 2026).
Per maggiori informazioni: globaltrade@assocalzaturifici.it Tel 0243829222
Aggiornato il 14/10/26