Accesso a NASpI e DIS-COLL nel lavoro sportivo - redigo.info

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Con la circolare n. 67/2024, Inps fornisce istruzioni amministrative riguardanti le novità introdotte dal decreto legislativo n. 36/2021, che ha previsto l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi.

Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl)

Secondo normativa, la disciplina della NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui essi svolgono la prestazione.

Tali lavoratori possono accedere alla NASpI qualora soddisfino il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. In tale contesto, sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione presenti nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

I contributi versati precedentemente al 1° luglio 2023 non potranno, tuttavia, essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 € e, per l’anno 2024, a 1.425,21 €.

Nel caso in cui, invece, la retribuzione suddetta sia superiore ai predetti importi; è previsto, in aggiunta, un incremento pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e i predetti importi relativi al 2023 e al 2024.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

DIS-COLL lavoratori sportivi

In favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene erogata l’indennità DIS-COLL.

L’importo dell’indennità DIS-COLL ricalca quanto concesso con la NASpI; ovvero risulta pari al 75% e al 75% più 25%. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.470,99 €, per l’anno 2023, e 1.550,42 €, per l’anno 2024 ed è concessa per una massimo di 12 mesi.

Sitografia

www.inps.it

www.redigo.info

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