Il decreto agevolazioni fiscali è Legge n. 67 - redigo.info

Compatibilità
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Il decreto agevolazioni fiscali, il n. 39 del 29 marzo 2024, il cui testo era stato approvato nel CdM n. 75, reca tutte le misure in ambito di agevolazioni fiscali e in generale in materia fiscale, nonché nel contesto del contraddittorio preventivo, del ravvedimento speciale e molto altro ancora. E’ ora convertito in Legge n. 67.

La conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, è in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.123 del 28-05-2024.

Le conferme della Legge n. 67. Modifiche ai bonus edilizi

L’art. 1 del dl apporta modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi nel 2009.

Cessione del credito e sconto in fattura

E’ previsto altresì un regime transitorio, per il quale si prevede si possa ancora beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura qualora sussistano i seguenti requisiti:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono agevolati e diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 decreto-legge n. 34/2020;
  • siano già iniziati i lavori;
  • sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati.

Qualora le spese vengano sostenute successivamente alla data del 30 marzo 2024, le disposizioni continuano ad applicarsi agli interventi per i quali comunque risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario e qualora siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti.

Modifiche alla remissione in bonis

Il nuovo Decreto prevede, inoltre, che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Transizione 4.0

Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo 2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

www.redigo.info

www.governo.it

Recapiti
redazione