Ha avuto luogo recentemente la votazione a cura del Committee on Ecodesign and Energy Labelling of Energy–related Products (1) sul testo predisposto dalla Commissione UE che stabilisce i dettagli operativi della banca dati dei prodotti (EPREL) istituita ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La motivazione che soprattutto determinato la decisione della DG ENERGY della Commissione di adottare uno specifico atto delegato è riconducibile alla necessità di garantire l’autenticità delle informazioni riportate nel database e nel contempo quella di garantire che esse provengano da fonti definibili “in buona fede”. È così istituito un sistema di verifica dell’identità del fornitore volto ad assicurarne il diritto di registrare i modelli dei prodotti nel database “EPREL”.
A causa dell’elevato numero di fornitori di diversi Stati membri che registrano i modelli di prodotti sin dal 2019 (anno di entrata in vigore dell’obbligo di registrazione dei prodotti), la verifica della loro identità, in conformità con la legislazione dell’UE e con gli standard internazionali, sarà effettuata per via elettronica. Come definito nell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1369, i fornitori devono essere stabiliti nell’Unione e la prova di ciò deve essere fornita per via elettronica. Pertanto, solo i fornitori che hanno completato con successo il processo di verifica in EPREL, dimostrando la loro identità e il loro Paese di residenza, dovrebbero poter registrare nuovi modelli di prodotto, modificare le registrazioni esistenti o eseguire qualsiasi altra azione sui modelli da loro registrati.
Oltre alla questione legata alla verifica dell’identità del fornitore, vi sono altri elementi che costituiscono i requisiti previsti dal nuovo Regolamento, fra i quali evidenziamo la necessità di migliorare il funzionamento del database, quindi le autorità nazionali di sorveglianza del mercato qualora necessitino di un contatto diretto con i fornitori per richiedere informazioni tecniche aggiuntive o per porre rimedio a casi di non conformità, avranno modo di ottenere i riferimenti necessari attraverso un punto di contatto specificato nella parte di EPREL dedicata alla “conformità” per ogni modello di prodotto.
Il testo aggiornato a valle dei commenti fatti dagli Stakeholder che hanno preso parte al Consultation forum del 28 novembre 2023 è stato diffuso pubblicamente soltanto pochi giorni prima della votazione del 7 febbraio; qui di seguito riassumiamo, in breve, le principali novità che diverranno effettive a seguito dell’adozione del nuovo testo e della sua pubblicazione su Official Journal of European Union:
- Articolo 3: I nuovi fornitori che non avranno completato la procedura di verifica entro i termini previsti, non potranno registrare nuovi prodotti in EPREL. I fornitori già registrati in EPREL prima dell’entrata in vigore dell’atto delegato potranno comunque continuare a registrare i prodotti, anche se questi non saranno “visibili” attraverso i comuni sistemi di ricerca dei prodotti disponibili sul portale nella parte pubblica, ma comunque visibili a fronte della scansione del QR code (rif. Art. 7). Questa discrepanza/trattamento iniquo è stata notata dal rappresentante IT durante il Forum di consultazione del 24 gennaio.
- Articolo 4: Nuova verifica: I fornitori (persone giuridiche) dovranno dotarsi di un sigillo elettronico (e-seal). Le caratteristiche del sigillo elettronico sono state modificate per certificare che il soggetto sia stabilito effettivamente in UE, e tale sigillo dovrà essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3. Sarà quindi necessario un NTR (National Trade Register number, cfr. paragrafo 5.1.4 della norma EN 319 412-1).
- Articolo 6: Sono state introdotte misure transitorie per i fornitori che hanno già hanno un sigillo elettronico:
- Per 12 mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, i fornitori possono presentare un sigillo elettronico che utilizza identificatori diversi da quelli dell’NTR.
- I fornitori che hanno già un e-seal avranno 36 mesi di tempo dopo l’applicazione per adottare un e- seal conforme a quello stabilito nell’Art. 4. 4.
- Articolo 7: I fornitori, già registrati in EPREL, che non hanno un sigillo elettronico entro il termine previsto, non potranno visualizzare i loro prodotti fra i risultati di ricerca, lo strumento disponibile nella parte pubblica del database. Quando il codice QR viene scansionato, un testo indicherà che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato.
- Articolo 11: se il profilo utente di un fornitore risulterà inattivo da oltre 1 anno, riceverà 2 avvisi via e-mail, e se non interverranno azioni tale profilo sarà bloccato, a meno che non sia l’unico profilo responsabile del fornitore.
- Articolo 13: la data di fine immissione sul mercato di ciascun modello di prodotto può essere indicata come data futura o entro 90 giorni dal suo verificarsi. Può essere modificata dal fornitore se il modello continua a essere immesso sul mercato.
- Art. 11 (7): la Commissione può rivedere a intervalli regolari le informazioni associate al processo di verifica. Se le informazioni non corrispondono più a quelle registrate nell’EPREL, la Commissione chiederà al fornitore di superare nuovamente il processo di verifica entro tre mesi.
- Art. 11 (8): un fornitore precedentemente verificato perderà lo status di “verificato” se risulta inattivo sulla base dei registri di attività per oltre un anno e non risponde dopo un doppio avviso via e-mail. In tal caso si applica l’articolo 7.
- Art. 11 (9): Se un fornitore ha perso lo status di fornitore verificato ai sensi del precedente paragrafo 8, la data di fine immissione sul mercato di tutti i suoi modelli registrati sarà stabilita dal sistema EPREL e contrassegnata come tale dal sistema.
Considerando che la votazione è avvenuta il 7 febbraio, l’ipotetica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (OJEU) a marzo e l’entrata in vigore all’inizio di aprile, molto probabilmente il sigillo elettronico sarà obbligatorio a partire da ottobre 2024 (6 mesi dopo l’entrata in vigore).