Ai datori di lavoro del settore privato è consentito un esonero contributivo nella misura del 100% (nel limite massimo di importo di 8.000 € annui) qualora assumano donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del Reddito di libertà. Il periodo deputato all’applicazione di tale esonero è il triennio 2024-2026. In prima applicazione, lo sgravio è consentito anche per l’assunzione di lavoratrici che hanno usufruito del Reddito di libertà nel 2023.
Il tutto nella Circolare Inps n. 41 del 5.3.2024.
Esonero e lavoratrici: per quale tipologia di assunzione spetta
La misura è destinata al sostegno dell’autonomia e al reinserimento nel mondo del lavoro di donne vittime di violenza, disoccupate, beneficiarie del Reddito di libertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e residenti nel territorio italiano, in quanto cittadine italiane o comunitarie oppure in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Rapporti di lavoro esonerabili
L’esonero contributivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato e per 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato e per 12 mesi;
- le assunzioni a tempo indeterminato, in caso di trasformazione da a termine a indeterminato, e per complessivi 18 mesi;
- le assunzione a tempo parziale e quelle instaurate con cooperative di lavoro.
Casi di esclusione
Le contribuzioni che non sono oggetto dello sgravio sono:
- premi e contributi dovuti all’INAIL;
- contributo dovuto ai Fondi: per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano; di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- contributo previsto dello 0,30% dovuto ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, vanno escluse in misura generale le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite alla scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.
Sitografia
www.inps.it
www.redigo.info