L’art. 1, comma 15 della legge di Bilancio 2024 prevede un esonero sulla quota di contribuzione IVS: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Non è, questa, una misura strutturale ed è riconosciuta esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori:
– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
In relazione all’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, non in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 – il citato comma prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, perciò, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
L’applicazione sulla quota di contribuzione IVS è a carico del lavoratore
Inoltre, poiché la misura in oggetto trova applicazione sulla sola quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, l’applicazione della stessa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
In ragione dell’eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tutto sull’esonero nella circolare INPS n. 11/2024 da poco pubblicata.
Sitografia
www.inps.it