Il congedo di paternità e altri servizi dedicati ai padri lavoratori sono benefit sempre più apprezzati e in grado di favorire l’equilibrio tra vita privata e professionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Gli aiuti in termini legislativi e di assistenza alle nuove famiglie riguardano prevalentemente le figure materne, ma i piani di welfare aziendale sono sempre più attenti anche a quelle paterne e alle coppie omogenitoriali, ovvero le famiglie composte da due genitori dello stesso sesso. 

Negli ultimi tempi, a una rinnovata sensibilità da parte delle istituzioni si affianca sempre più spesso quella delle aziende che prevedono piani welfare dedicati anche ai padri e che prevedono congedi di paternità retribuiti più estesi di quelli previsti per legge.

Come dimostrato dai dati pubblicati dall’INPS nel XXII Rapporto Annuale di Settembre 2023, la percentuale di padri che usufruisce del congedo di paternità, prendendo a riferimento i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, si è più che triplicata fra il 2013 e il 2022: nel 2013, meno di 1 padre su 5 ne ha usufruito (19,25%), mentre, nel 2022, sono stati più di 3 su 5 (64,02%), con poche differenze a seconda che si tratti di genitori del primo (65,88%), secondo o successivo figlio (62,08%).

In questo articolo vediamo cosa dice la norma sul congedo di paternità 2024, citando qualche esempio di welfare virtuoso.

Cos’è il congedo di paternità e come funziona

I congedi di maternità e di paternità costituiscono dei periodi di astensione dal lavoro, concessi alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti per prendersi cura del proprio figlio nei suoi primi anni di vita. 

Nel nostro ordinamento è da tempo riconosciuto il congedo di maternità, ovvero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di 5 mesi, concesso alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio (artt. 16 e ss., D.Lgs. n. 151/2001).
Analizziamo le tipologie di congedo previste per i lavoratori padri, oggetto di recenti modifiche a opera delle Leggi di Bilancio 2023 e 2024.

Il congedo facoltativo

Uno dei due genitori che lavorano può beneficiare di un’indennità pari al 30% della retribuzione mensile per un periodo massimo di 9 mesi entro i 12 anni di vita del proprio figlio. Il congedo vale anche se il bambino è adottato o in affido.
Per uno di questi mesi, inoltre, l’indennità è portata all’80%. Attenzione: un solo mese viene retribuito all’80% dello stipendio, per i restanti l’indennità è del 30% e solo entro i sei anni di vita del bambino.

La madre lavoratrice dipendente può usufruire di questa indennità (dopo i cinque mesi di “maternità obbligatoria”) ripartendola in 6 mesi, in modo continuativo o frazionato.

In alternativa il padre lavoratore può usufruire del congedo per altrettanti sei mesi che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo.

L’utilizzo di parte del congedo facoltativo è “condiviso”: i nove mesi sono suddivisibili in questa maniera:

  • per tre mesi alla madre
  • per altri tre mesi al padre
  • solo a uno dei due, i tre mesi restanti

Va sempre tenuto a mente che l’indennità di congedo parentale (sia quella obbligatoria, sia quella facoltativa) è incompatibile con l’attività lavorativa, pertanto vi è l’obbligo di astenersi dal lavoro.

Il congedo di paternità obbligatorio

Ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto, anzitutto, il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 105/2022).
Cos’è? Si tratta di un periodo di astensione obbligatorio dal lavoro di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino a cinque mesi dalla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni.
Durante il congedo obbligatorio, il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della sua retribuzione.

Il congedo di paternità alternativo

A questo congedo obbligatorio, è stato affiancato, poi, il congedo di paternità alternativo (art. 28, D.Lgs. n. 151/2001).
In cosa consiste? N
el diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre o di abbandono, oppure, ancora, laddove la madre sia una lavoratrice autonoma o non sia lavoratrice.

Durante il congedo alternativo, il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Il congedo parentale

È previsto, poi, il congedo parentale, ossia un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto a entrambi i genitori nei primi 12 anni di vita del bambino, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria (art. 32, D.Lgs. n. 151/2001).

Per ogni figlio, il congedo parentale dei lavoratori dipendenti spetta per un periodo complessivo, condiviso tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.

In particolare, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • a entrambi i genitori, che possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Con riferimento ai periodi indennizzabili (art. 34, D.Lgs. n. 151/2001):

  • alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
  • entrambi i genitori hanno diritto anche a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili;
    sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

Per quanto riguarda il trattamento economico da riservare a questo periodo di congedo, la Legge di bilancio 2024 (art. 1, comma 179, l. n. 213/2023) ha confermato ed esteso le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023.

Dopo che la Legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 359, l. n. 197/2022) aveva disposto l’aumento di una mensilità, in riferimento ai tre mesi non trasferibili di congedo, nella misura dell’80% della retribuzione, fruibile, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino, la Legge di bilancio 2024 ha ulteriormente modificato la normativa in materia.

È, infatti stata prevista l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del bambino). Per il solo anno 2024, l’indennità per entrambe le mensilità è stata riconosciuta nella misura dell’80%.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori, il congedo parentale risulta indennizzabile nella seguente modalità:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del mi