L’incremento dell’assegno mensile è di circa 20 euro, con un aumento anche dei limiti reddituali per farne richiesta
333,33 euro mensili, corrisposti per 13 mensilità, con un limite reddituale individuale di 19.461,12 euro. Sono queste le cifre fissate dall’INPS, per il 2024, relative alla pensione d’inabilità. L’incremento dell’assegno mensile è di poco meno di 20 euro rispetto all’anno precedente, quando l’importo previsto era di 313,91 euro. Per quanto riguarda la soglia reddituale, è stata innalzata di poco più di 1.500 euro annui.
Istituita per la prima volta dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, la pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, destinata agli invalidi civili cui sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e che si trovano in stato di bisogno economico. Come visto sopra, per stabilire a cosa corrisponde questa definizione di “bisogno economico”, viene fissato, annualmente, un limite reddituale da non superare.
Nonostante il nome, la pensione d’inabilità, anche nota come assegno mensile agli invalidi civili, è compatibile con la prestazione lavorativa ed è desinata ai cittadini in età lavorativa. Come abbiamo avuto modo di approfondire in un contenuto dedicato, l’assegno mensile è un contributo diverso rispetto assegno ordinario di invalidità, destinato a persone con capacità lavorativa ridotta.
I REQUISITI PER RICHIEDERE LA PENSIONE D’INABILITÀ
La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
• riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
• reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
• età compresa tra i 18 e i 67 anni;
• cittadinanza italiana;
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
• per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
• residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione…
• spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento;
• è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa;
• è compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
• è compatibile con l’attività lavorativa.
Al compimento dell’67esimo anno d’età – o comunque dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale – la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
ACCERTAMENTI REDDITUALI E POSSIBILE MAGGIORAZIONE
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale si considerano i redditi personali soggetti ad IRPEF. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, se derivanti da pensione, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti nell' anno precedente.
La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000). La maggiorazione è corrisposta a condizione che la persona non possieda redditi propri o cumulati – se coniugata – per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa.
LA DOMANDA DI ASSEGNO MENSILE
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti, oltre al verbale di minorazione della capacità lavorativa, anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online. L’assegno sarà poi corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni, tuttavia si rimanda alla tabella elaborata dall’INPS contenente sia i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento, che l’indicazione del relativo responsabile