Le Parti hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022. L’intesa si aggiunge così all’Accordo economico siglato il 15 marzo 2024, che riguardava le Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti.
Vigenza 2023-2026: cosa cambia
Le modifiche introdotte dal rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione decorrono dalla data di sottoscrizione, quindi dal 6 giugno 2024, fatte salve le decorrenze specificate per i singoli istituti di seguito illustrati.
CCNL Area Alimentazione-Panificazione: Imprese artigiane alimentari e Imprese della panificazione
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Imprese Alimentari artigiane
Qualifiche | Livello | Preavviso |
Impiegati | 1S | 120 giorni |
1 | 90 giorni | |
2 -3A -3 | 45 giorni | |
4 -5 | 30 giorni | |
Operai | 3A-3 | 45 giorni |
4 | 30 giorni | |
5 – 6 | 15 giorni |
Imprese della Panificazione
Livello | Preavviso |
A1S-A1 | 45 giorni |
A2-A3-A4 | 30 giorni |
B1-B2 – B3S | 45 giorni |
B3-B4 | 15 giorni |
Apprendistato professionalizzante
Con decorrenza 1 gennaio 2025 gli apprendisti hanno diritto agli scatti d’anzianità: l’importo dello scatto è pari a 10 €. Gli scatti matureranno e saranno erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti (5 scatti biennali).
Congedi per vittime di violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione debitamente certificati ha diritto ad un congedo retribuito per massimo di 3 mesi; la dipendente ha inoltre diritto ad ulteriori 3 mesi di aspettativa, retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare, erogata dall’azienda.
La lavoratrice potrà usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Retribuzioni
Le Parti hanno stabilito che gli aumenti saranno erogati con le seguenti decorrenze: aprile 2024, gennaio 2025, novembre 2025, aprile 2026.
Gli aumenti riconosciuti da aprile 2024 saranno erogati in un’unica soluzione, sotto la voce arretrato CCNL, in occasione del cedolino paga di giugno 2024.
Imprese Alimentari artigiane
Livello | Minimo dal 1 aprile 2024 | Minimo dal 1 gennaio 2025 | Minimo dal 1 novembre 2025 | Minimo dal 1 aprile 2026 |
1S | 2.315,94 € | 2.368,16 € | 2.439,97 € | 2.506,56 € |
1 | 2.079,34 € | 2.126,23 € | 2.190,70 € | 2.250,48 € |
2 | 1.903,55 € | 1.946,47 € | 2.005,49 € | 2.060,22 € |
3A | 1.773,85 € | 1.813,85 € | 1.868,85 € | 1.919,85 € |
3 | 1.677,81 € | 1.715,64 € | 1.767,66 € | 1.815,90 € |
4 | 1.609,38 € | 1.645,67 € | 1.695,57 € | 1.741,84 € |
5 | 1.535,06 € | 1.569,68 € | 1.617,28 € | 1.661,41 € |
6 | 1.436,20 € | 1.468,59 € | 1.513,12 € | 1.554,41 € |
Livello | Acconto aprile |
1S | 78,34 € |
1 | 70,33 € |
2 | 64,39 € |
3A | 60,00 € |
3 | 56,75 € |
4 | 54,44 € |
5 | 51,92 € |
6 | 48,58 € |
Imprese della Panificazione
Livello | Minimo dal 1 aprile 2024 | Minimo dal 1 gennaio 2025 | Minimo dal 1 novembre 2025 | Minimo dal 1 aprile 2026 |
A1S | 1.958,87 € | 2.004,81 € | 2.067,98 € | 2.117,37 € |
A1 | 1.821,08 € | 1.863,79 € | 1.922,52 € | 1.968,43 € |
A2 | 1.705,54 € | 1.745,54 € | 1.800,54 € | 1.843,54 € |
A3 | 1.561,73 € | 1.598,36 € | 1.648,72 € | 1.688,09 € |
A4 | 1.479,65 € | 1.514,35 € | 1.562,07 € | 1.599,37 € |
B1 | 1.917,86 € | 1.962,84 € | 2.024,69 € | 2.073,04 € |
B2 | 1.575,60 € | 1.612,55 € | 1.663,36 € | 1.703,08 € |
B3S | 1.533,41 € | 1.569,37 € | 1.618,82 € | 1.657,48 € |
B3 | 1.483,40 € | 1.518,19 € | 1.566,03 € | 1.603,43 € |
B4 | 1.406,84 € | 1.439,83 € | 1.485,20 € | 1.520,67 € |
Livello | Acconto aprile |
A1S | 68,91 € |
A1 | 64,06 € |
A2 | 60,00 € |
A3 | 54,94 € |
A4 | 52,05 € |
B1 | 67,47 € |
B2 | 55,43 € |
B3S | 53,94 € |
B3 | 52,19 € |
B4 | 49,49 € |
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 06 giugno 2024 verrà corrisposta una somma forfettaria, a titolo di una tantum, pari a 160 € lordi. Tale importo verrà erogato ai dipendenti in due tranche:
- 80 € con il mese di giugno. 2024;
- 80 € con il mese di settembre 2024.
Agli apprendisti, l’una tantum sarà erogata nella misura del 70%, con le decorrenze sopra descritte.
CCNL Area Alimentazione-Panificazione: Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti
Tempo determinato
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di lavoratori a termine nel limite del 25%. Sono in ogni caso esenti da limitazione quantitative i contratti a t.d. conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo appalto, nuova linea di produzione o nelle aree geografiche con particolari esigenze individuate dalla contrattazione territoriale.
Ulteriori causali di ricorso al contratto a t.d. Il CCNL illustra le condizioni ammesse per la stipula, il rinnovo o la proroga dei contratti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015.
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova sarà proporzionato nel rispetto dei requisiti definiti dalla legislazione vigente.
Riduzione orario lavoro
84 ore – dal 1 giugno 2024 | turnisti 2*5 e 2*6 |
80 ore – dal 1 gennaio 2027 | Lavoratori giornalieri |
88 ore – dal 1 gennaio 2027 | turnisti 2*5 e 2*6 |
Congedi per vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, la persona avente i requisiti di legge ha diritto ad ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda.
Congedo per l’assistenza intra generazionale
Previa presentazione di idonea documentazione da parte del lavoratore interessato l’azienda riconoscerà 3 mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto.
Malattia: conservazione del posto e trattamento economico
Conservazione del posto. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
- anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
- anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.
Trattamento economico. Il trattamento economico viene conseguentemente stabilito come segue:
- anzianità fino a 5 anni compiuti: corresponsione dell’intera retribuzione per 186 giorni;
- anzianità oltre 5 anni: corresponsione dell’intera retribuzione per 186 giorni e metà della stessa per 185 giorni
Previdenza complementare
Fondo FON.TE. Con decorrenza gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è pari all’1,5% della retribuzione utile tfr.
Retribuzioni
Le tabelle diffuse in occasione del rinnovo siglato il 15 marzo 2015 si intendono dunque sostituite dalle seguenti:
Livello | Minimo dal 01 marzo 2024 | Minimo dal 01 maggio 2024 | Minimo dal 01 luglio 2024 | Minimo dal 01 novembre 2024 | Minimo dal 01 gennaio 2025 | Minimo dal 01 gennaio 2026 |
1Q | 2.477,05 € | 2.552,60 € | 2.661,72 € | 2.720,48 € | 2.821,21 € | 2.921,94 € |
1 | 2.477,05 € | 2.552,60 € | 2.661,72 € | 2.720,48 € | 2.821,21 € | 2.921,94 € |
2 | 2.153,95 € | 2.219,64 € | 2.314,53 € | 2.365,62 € | 2.453,21 € | 2.540,80 € |
3 | 1.777,03 € | 1.831,23 € | 1.909,51 € | 1.951,66 € | 2.023,92 € | 2.096,18 € |
4 | 1.561,63 € | 1.609,26 € | 1.678,06 € | 1.715,10 € | 1.778,60 € | 1.842,10 € |
5 | 1.400,08 € | 1.442,78 € | 1.504,46 € | 1.537,67 € | 1.594,60 € | 1.651,53 € |
6 | 1.292,37 € | 1.331,79 € | 1.388,72 € | 1.419,38 € | 1.471,93 € | 1.524,48 € |
7 | 1.184,69 € | 1.220,82 € | 1.273,01 € | 1.301,11 € | 1.349,29 € | 1.397,47 € |
8 | 1.077,00 € | 1.109,85 € | 1.157,30 € | 1.182,85 € | 1.226,65 € | 1.270,45 € |
CCNL Area Alimentazione-Panificazione: Somministrazione pasti nella ristorazione
Le Parti stabiliscono l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65 € riferiti al parametro C, da corrispondere ai dipendenti a decorrere dal 1 giugno 2024.
Livello | AFAC 1 giugno 2024 |
A | 75,41 € |
B | 68,92 € |
C | 65,00 € |
D | 61,33 € |
E | 57,52 € |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 06 giugno 2024 sarà riconosciuto un importo una tantum pari a 200 €, erogato in due soluzioni:
- 100 € con la retribuzione del mese di luglio 2024
- 100 € con la retribuzione di settembre 2024.
Agli apprendisti l’importo una tantum sarà conseguentemente riconosciuto nella misura del 70%.
CCNL Area Alimentazione-Panificazione_ rinnovo 2023-2026
Sitografia