Lavoro sportivo, sostegno, università e ricerca: il dl sport è legge - redigo.info

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Il decreto sport, dl 31 maggio 2024 n. 71, è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024. La legge, modificata rispetto al decreto di partenza, definisce disposizioni in materia di sport e lavoro sportivo, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell’anno scolastico, in materia di università e di ricerca.

La legge si compone di 17 articoli divisi in 4 sezioni, così organizzate:

  • misure in materia di sport, lavoro sportivo e disciplina fiscale relativa;
  • disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
  • disposizioni urgenti relative all’avvio dell’anno scolastico;
  • disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

Lavoro sportivo e disciplina fiscale

L’articolo 3 introduce la possibilità di svolgimento di attività sportive per dipendenti pubblici, comunicando semplicemente alla loro amministrazione la propria intenzione purché l’importo complessivo annuo non superi la soglia di 5.000 euro. La misura semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

Lo stesso articolo definisce anche la questione relativa al regime forfettario dei volontari sportivi: possono ricevere un rimborso spese fino a 400 euro mensili per la partecipazione a manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento delle attività ricevono rimborsi forfettari e l’importo corrispettivo spettante a ciascuno.

Continuità di sostegno agli alunni con disabilità

L’articolo 8 della legge ha come obiettivo principale quello di garantire continuità agli alunni con disabilità da parte dei docenti a tempo determinato, assunti per il sostegno. Si conferma, infatti, la possibilità di prolungare il servizio del docente, sotto richiesta di dirigente scolastico e famiglia dell’alunno interessato, fermo restando la disponibilità del posto, con precedenza assoluta rispetto agli altri docenti a tempo determinato. Inoltre, i docenti senza la specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili, raggiunte le tre annualità di servizio, possono essere inseriti nelle graduatorie di sostegno.

Si introduce l’articolo 8-bis nel quale vengono definite le modalità di accesso (e relativi titoli di studio) per le posizioni di educatore dei servizi per l’infanzia: rimangono valide le lauree in scienze dell’educazione e della formazione, la classe L-19, la laurea magistrale a ciclo unico in formazione primaria e tutti i titoli previsti dalle normative regionali vigenti.

Secondo l’articolo 15 della presente legge, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 8.103.894 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le università statali potranno destinare le somme non utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente.

Redazione redigo.info

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