Con messaggio INPS del 13 agosto 2024, l’Istituto ha comunicato la possibilità di rielaborare correttamente le domande effettuate dai datori di lavoro del settore privato relative all’esonero contributivo per possesso della certificazione della parità di genere, antecedenti al 31 dicembre 2023.
La rielaborazione in oggetto si rende necessaria in quanto, alla compilazione delle domande, sono state indicate erroneamente dai datori di lavoro, le retribuzioni del singolo lavoratore e non la media mensile globale richiesta come indicato dal messaggio n. 4614 del 12 dicembre 2023.
L’articolo 5 della legge del 5 novembre 2021 prevede un esonero dal versamento dell’un per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro che siano in possesso della certificazione della parità di genere. In seguito l’INPS ha fornito, tramite apposito messaggio, le istruzioni e le modalità operative per consentire l’accesso alla misura ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Nelle comunicazioni successivamente disposte l’Istituto definiva, tra i dati di compilazione della domanda, la retribuzione mensile globale come parametro necessario per accedere all’esonero contributivo.
Con il messaggio, l’INPS apre alla possibilità di cancellare la precedente domanda ed effettuarne una nuova per tutti quei datori di lavoro che avevano erroneamente inserito dati inesatti. La nuova compilazione potrà essere effettuata entro il il 15 ottobre 2024.
Inviata nuovamente la domanda, l’INPS provvederà alla lavorazione delle pratiche e comunicherà ai datori di lavoro l’esito della domanda: “accolta” per l’intero ammontare dell’esonero spettante, “accolta parzialmente” per riduzioni legate al tetto massimo di 50.000 annui a beneficiario.
Verifica e accesso
Ai fini della verifica dei requisiti di accesso, il Dipartimento per le Pari Opportunità comunicherà all’INPS dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere, come previsto dal Codice delle pari opportunità. In tal senso, si chiarisce che:
- i datori che hanno presentato domanda, accolta nel rispetto della validità della certificazione, non dovranno ripresentarla dato che, la stessa, autorizza all’esonero per i 36 mesi successivi;
- i datori di lavoro che hanno erroneamente indicato un periodo di validità inferiore a tre mesi, potranno beneficiare dell’esonero contributivo per l’interno periodo di validità della certificazione stessa.
Redazione redigo.info