Conferimento di beni: determinazione IVA, IRES e IRAP - redigo.info

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Pubblicata il 20 agosto 2024 dall’Agenzia dell’Entrate la risposta n. 171 relativamente al conferimento di beni e alla determinazione della base imponibile IVA e delle plusvalenze e minusvalenze ai fini del calcolo IRES e IRAP.

L’Istante ha costituito una società con conferimento di beni, necessari allo svolgimento della propria attività. Successivamente è stata redatta la relazione di stima che ha attestato che il valore dei beni conferiti è pari almeno a quello del capitale sociale investito dall’istante stesso secondo il modello di valutazione basato sul costo di rimpiazzo/sostituzione che prevede l’applicazione di un coefficiente di deprezzamento, tenendo conto dello stato d’uso del bene.

Sulla base di ciò, l’istante propone un doppio quesito:

  • la determinazione della base imponibile IVA in relazione ai beni conferiti;
  • il calcolo del corretto valore da confrontare con il costo non ammortizzato al fine di determinare la minus/plusvalenza rilevante per il calcolo IRES e IRAP.

Nell’interpretazione che si propone, l’istante ritiene, rispettivamente, che:

  • il corrispettivo da sottoporre ad IVA dovrebbe essere costituito dal valore che le parti attribuiranno all’aumento di capitale sociale ricevuto dalla società;
  • il valore di capitale rappresenta il valore normale da considerare ai fini della determinazione della minus/plusvalenza rilevante ai fini del calcolo IRES e IRAP.

La risposta dell’AE sulla determinazione delle imposte

Con riferimento al primo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate osserva che i conferimenti in società, effettuati da soggetti IVA, rientrano nel normale ambito impositivo dell’imposta. Si possono definire le caratteristiche specifiche del caso dalla circolare del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1997 e dalla Direttiva n. 2006/112/CE, secondo le quali:

  • il trattamento IVA dei conferimenti è equiparato a quello delle cessioni;
  • per le cessioni di beni e di prestazioni, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare, comprensivo delle sovvenzioni connesse con il prezzo delle operazioni.

Ciò detto, il corrispettivo della società conferente deve essere individuato nell’aumento di capitale, comprensivo di sovrapprezzo, della società conferitaria, aumentato delle somme erogate da quest’ultima citata.

Con riferimento, invece, al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate osserva, in base agli articoli 59, 86, 101 del TIUR, che il reddito imponibile derivante dal conferimento dei beni è costituito dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato del bene conferito. Ciò detto, la soluzione interpretativa dell’istante non può essere condivisa dato che per valore normale si intende il prezzo o il corrispettivo mediante beni e servizi della stessa specie, e nella fattispecie presentata, non può essere così definito. Inoltre, l’importo corrispondente all’aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo non necessariamente coincide con il valore normale del bene conferito.

Per quanto riguarda la base imponibile IRAS, si sottolinea che la modalità di determinazione della stessa tiene conto di tutti i ricavi e i costi aziendali (compresi: ammortamenti, perdite, deduzioni fiscali). La base imponibile IRAP, invece, si determina in “presa diretta da bilancio” relativamente al valore della produzione netta, differenziata tra valore ed costi di produzione.

Redazione redigo.info

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