Si avvicina la scadenza del 31 ottobre per l’adesione al CPB, introdotto e regolato dal D. Lgs. n. 13/2024, poi modificato dal D. Lgs. n. 108/2024. Le Entrate procedono, intanto, con la pubblicazione di nuove FAQ, una delle quali riguarda le società tra professionisti (Stp) titolari di reddito di impresa, che possono aderire alla proposta di concordato se applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma vi sono cause di esclusione dagli indici.
Per i contribuenti con reddito diverso da quello per il quale l’ISA è stato approvato, ad esempio.
Nel caso della Stp tra commercialisti, che produce reddito d’impresa, non potendo essi compilare il quadro F del modello ove indicare gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli Indici, dichiarano, di fatto, una causa di esclusione. Di conseguenza, non possono aderire al CPB.
Tornando alle cause di esclusione, quella di cui all’art. 11, c.1, lett. b-quater, D. Lgs. n. 13/2024, che è legata alle modifiche della compagine sociale nel primo anno al quale si riferisce la proposta di Concordato:
– essa non opera per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR);
– anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato dalle società o dalle associazioni (art. 5 TUIR), sono idonee a integrare la causa di esclusione.
L’operazione di conferimento d’azienda di un’impresa individuale a favore di una società – determinando la cessazione dell’attività d’impresa – integra, invece, la causa di cessazione dal CPB.
Cause di decadenza
Vi sono poi cause di decadenza dal CPB. Le FAQ agenziali esaminano il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al nuovo Istituto ex art. 22, c. 1, lett. e) D. Lgs. n. 13/2024, dovute a seguito dei controlli automatizzati. Questa causa di decadenza non si attiva se il contribuente regolarizza la violazione attraverso il ravvedimento operoso, purché le violazioni non siano già constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (con notifica, sostiene l’AdE, di atto di liquidazione e accertamenti o comunicazioni recanti le somme dovute ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Attenzione, però, che il contribuente potrà evitare che operi la causa di decadenza utilizzando il ravvedimento entro il momento in cui riceve comunicazione dell’esito del controllo.
Ancora una FAQ riguarda i forfetari: la proposta di CPB – modello REDDITI PF, rigo LM63 – interessa il reddito al lordo dei contributi previdenziali obbligatori. In sede di compilazione del modello REDDITI 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, dal reddito proposto saranno dedotti (art. 28, c. 1, ultimo periodo, D. Lgs. 13/2024), i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza alla legge. Resta fermo dover dichiarare un reddito minimo di 2.000 euro.
Alessia Lupoi
Redazione redigo.info