Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, variazione dell'interesse di dilazione e differimento - redigo.info

Compatibilità
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A seguito della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 3,40%, viene modificato anche l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Lo spiega l’Inps nella circolare n. 92 del 21.10.2024.

L’interesse di dilazione in oggetto è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni; il nuovo tasso dovrà essere applicato a decorrere dal 23 ottobre 2024, ossia, a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

Sanzioni civili

Le modifiche intervenute, come abbiamo già detto, comportano altresì la variazione della misura delle sanzioni civili.

  • Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti). Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso.
  • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), come previsto al primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso.

Redazione redigo.info

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