Modifica del tasso di interesse. Come cambiano le sanzioni - redigo.info

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Con la decisione di politica monetaria adottata, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema al 3.40%, relativamente alle sanzioni civili. Pertanto, a decorrere da oggi, 23 ottobre 2024, varia il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, come comunicato dalla circolare n. 32 del 22 ottobre 2024, pubblicata dall’INAIL (modificando la precedente relativa al regime sanzionatorio del 1° settembre).

Rateazioni dei debiti e sanzioni applicate

Il tasso di interesse del pagamento in forma rateale comporta non solo l’applicazione del tasso al 3.40%, ma un ‘applicazione aggiuntiva di ulteriori 6 punti percentuali. Dunque, i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione sono soggetti ad un aumento del 9.40% (3.40% + 6), a partire dal 23 ottobre.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, maggiorato di 5.5 punti: in tal caso, la sanzione applicata è pari all’8.90%;
  • al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, senza l’applicazione ulteriore di punteggio al 3.40% qualora il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e in modo spontaneo rispetto a contestazioni e richieste da parte dell’Ente impositore.

Qualora, invece, si verificasse un’evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, maggiorato di 5.5 punti nel caso in cui il pagamento è effettuato entro 30 giorni, in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste, per un totale dell’8.90% (3.40% + 5.5);
  • al pagamento di una sanzione civile, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, maggiorato di 7.5 punti qualora mantenga le stesse caratteriste che del punto precedente, ma con un termine di 90 giorni, per un totale pari al 10.90% (3.40% + 7.5).

Cosa avviene in caso di procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni sono ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, qualora siano integralmente pagati i contributi e le spese. Dunque, in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile è ridotta al tasso minimo definito dalle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema; Invece, nel caso di evasione, il tasso di interesse è pari al tasso minimo di 3.40% maggiorato di 2 punti.

Nel primo caso, si applica la sola maggiorazione del 3.40%, nel secondo caso, invece, si applica un tasso di interesse pari al 5.40%.

Redazione redigo.info

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