La Soc. 3 Zinnen Spa ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma, iscritto al numero di registro generale 1950/24 impugnando, previo rilascio di idonea misura cautelare, il decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14.12.2023, pubblicato in data 21.12.2023, che approvava la graduatoria e gli atti della commissione esaminatrice dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23 sul fondo istituito dall’art. 1, co. 592 della legge n. 197 del 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.
L’impugnativa di cui sopra è sorretta da plurimi motivi di diritto, che vertono sulla legittimità del complessivo operato amministrativo ovvero di talune fasi e/o “passaggi” dell’iter procedimentale, nonché, per altra parte, sulla valutazione espressa con riferimento al progetto della ricorrente (non ammessa al beneficio), come di seguito meglio specificati;
– con ordinanza cautelare n. 1486 del 17.04.2024 il TAR Lazio – Roma ha disposto l’ammissione con riserva della 3 Zinnen Spa al finanziamento subordinatamente alla prestazione di una cauzione ai sensi dell’art. 55, co. 2 cod. proc. amm., reputato che tale misura, nel bilanciamento di tutti i contrapposti interessi in contesa, appare la più idonea a contemperare l’esigenza di accordare alla parte un’adeguata tutela in via interinale (tenuto anche conto del termine fissato dall’avviso pubblico per la realizzazione dei progetti) con la necessità di assicurare al resistente Ministero la restituzione del contributo complessivamente richiesto (di elevato ammontare) in caso di eventuale conclusione del giudizio in senso sfavorevole alla ricorrente, senza ledere la posizione delle imprese già ammesse al finanziamento;
– all’esito dell’udienza di discussione il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n. 16808/2024 del 27.09.2024, ha ordinato l’integrazione del contradditorio nei confronti delle imprese inserite nella graduatoria allegata all’impugnato decreto ministeriale e, a tal fine, ha autorizzato parte ricorrente alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami con pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della segreteria, della sopra citata ordinanza.
In ottemperanza alla sopra richiamata ordinanza n. 16808/2024 del 27.09.2024 del TAR Lazio – Roma si rappresenta, pertanto, quanto segue:
L’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso:
TAR Lazio – Roma, RG n. 1950/2024.
Parte ricorrente:
3 ZINNEN SPA (codice fiscale: 00414280214) con sede in 39038 San Candido (BZ), via
Ombrosa, 2/F., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parti intimate:
MINISTERO DEL TURISMO (codice fiscale 96480590585), con sede in 00199 Roma,
via Villa Ada, 55, in persona del Ministro pro tempore.
Il ricorso è stato notificato ai seguenti controinteressati:
S.I.T.A., (codice fiscale: 83002430144), con sede in 23031 Aprica (SO), via Palabione, 29, in persona del legale rappresentante pro tempore;
TAMES S.A.P.A. DI A. CITRINITI E P. D’AMICO, (codice fiscale: 13127851007), con sede in 00165 Roma (RM), via Aurelia, 353, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Altri soggetti controinteressati sono le altre imprese inserite nella graduatoria allegata all’impugnato decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0033771/23 del 14.12.2023:
1) SESTRIERES SPA
2) LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A.
3) MARMOLADA SRL
4) MONTEROSA 2000 SPA
5) FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA
6) IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
7) PRATO NEVOSO SPA
8) BARADELLO 2000
9) NUOVA MONTECAVALLO SRL
10) SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI – SIT
11) VALDIZOLDO FUNIVIE S.P.A.
12) PORTAMONT S.R.L.
13) I.R.T.A.
14) SPEIKBODEN SPA
15) IMPIANTI AVERAU SRL
16) MONTEROSA SPA
17) ALLEGHE FUNIVIE SPA
18) DOMOBIANCA SRL
19) I.R.T.A.
20) SITAS S.P.A.
21) BELMONT FOPPOLO SRL
22) ARTESINA SPA
23) I.R.T.A.
24) MELETTE 2000 SRL
25) CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE
26) SAN DOMENICO SKI SRL
27) SEGGIOVIA S. CROCE S.P.A.
28) SITAS SPA
29) LAGAZUOI S.P.A.
30) PALAFAVERA
31) MONTE PANA DOLOMITES S.R.L.
32) SKIAREA VALCHIAVENNA
33) FOLGARIA SPA
34) DOGANACCIA 2000 SRL
35) CORNO ALLE SCALE SRL
36) I.RI.S.
37) SASSOTETTO SRL
38) SOCIETA’ ABETONE FUNIVIE S.A.F. SPA
Provvedimenti impugnati:
– con ricorso del 12.02.2024 la 3 Zinnen Spa ha chiesto l’annullamento, previo rilascio di idonea misura cautelare, del decreto del Ministero del Turismo del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, pubblicato in data 21.12.2023, che approva la graduatoria e finanzia i potenziali beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e precisamente le posizioni da 1 – 40 per un ammontare complessivo pari a euro 147.987.525,76 e del suo allegato contenente la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento dell’avviso pubblico prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023;
– se ed in quanto necessario del verbale della Commissione di valutazione relativo alla seduta in cui si è discusso il progetto presentato dalla società 3 Zinnen Spa, non conosciuto dalla ricorrente;
– sempre se ed in quanto necessario di ogni altro verbale della Commissione di valutazione;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, nella parte in cui fissa i criteri di valutazione delle domande;
– con ricorso per motivi aggiunti del 05.03.2024 la 3 Zinnen Spa ha chiesto l’annullamento oltre che del sopra indicato decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23 e degli altri atti impugnati con il ricorso principale sub R.G. n. 1950/2024, anche dei seguenti atti, già impugnati con il ricorso principale, ma solo adesso conosciuti:
– dei verbali della Commissione per la valutazione delle proposte di progetti per impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, presentate in riferimento all’avviso pubblico sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della legge n. 197 del 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento emanutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prot. n. 0012223/23 del 27.06.2023, ivi compreso il verbale finale;
– della nota del 05.12.2023 a firma del Presidente della Commissione con la quale il medesimo riassume i lavori svolti e riporta la graduatoria di merito approvata dalla Commissione;
– dell’estratto della suddetta graduatoria di merito;
– dello schema che riassume i criteri di valutazione e premiali citato nel verbale 2 del 05.10.2023, firmato il 16.10.2023, e nel verbale della Commissione n. 3 del 13.10.2023, firmato il 06.11.2023, non conosciuto e non trasmesso dal Ministero del Turismo alla parte ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati.
Motivi di ricorso:
Si allega al presente avviso il ricorso del 12.02.2024 e il ricorso per motivi aggiunti del 05.03.2024 e si riporta in seguito altresì una sintesi dei motivi di impugnazione.
I motivi di impugnazione del ricorso del 12.02.2024 sono i seguenti:
1. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti
L’art. 13 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23, prevede che la pubblicazione della graduatoria di cui è causa vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
In esecuzione della suddetta previsione, il Ministero ha pubblicato in data 21.12.2023 il decreto del 14.12.2023, prot. n. 0033771/23, che approva la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento.
Tuttavia, non è stato pubblicato l’elenco degli interventi non idonei e nemmeno quello degli interventi esclusi. Di conseguenza, oltre a violare la norma indicata, i sopra richiamati provvedimenti ledono anche il principio di trasparenza, correttezza e ragionevolezza dal momento che il Ministero avrebbe dovuto approvare e pubblicare non soltanto l’elenco delle domande ammesse, ma anche l’elenco delle richieste non idonee in quanto valutate con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall’avviso e quello degli interventi esclusi in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni.
2. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost.
Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell’art. 12 legge n. 241 del 1990.
Come si è detto non si conoscono le motivazioni addotte per escludere dal finanziamento la società ricorrente. Se, a seguito di istruttoria, dagli atti depositati dall’Amministrazione dovesse emergere che tale esclusione è frutto della genericità della tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico, allora sorge l’interesse della ricorrente ad impugnare detta tabella per violazione degli artt. 97 e 3 Cost. nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 241 del 1990.
Denunziando la violazione nel riportato art. 12 la ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione procedente in ordine alla mancata predisposizione di adeguatamente dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati: a ben vedere, la tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico è estremamente generica e prescrive soltanto il punteggio minimo e massimo attribuibile per singolo indicatore, e per quanto riguarda la gradazione dei voti attribuibili dal minimo al massimo, non precisa il parametro usato per assegnare i singoli punti.
Da una semplice lettura delle griglie di valutazione emerge in modo inequivocabile la loro inadeguatezza al fine di rendere chiara la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice.
Questa parte dell’avviso impugnato, inoltre, direttamente viola anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L’art. 3 Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e l’art. 97 Cost. sia sotto il profilo della imparzialità che del buon andamento.
La mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia, pertanto, l’avviso ed i verbali della Commissione ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento.
3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente
Come l’acquisizione degli atti del procedimento dimostreranno, l’esclusione dell’intervento proposto dalla società ricorrente è frutto dei vizi di eccesso di potere indicati in rubrica, che fin d’ora si denunziano, chiedendo nel contempo che venga ordinato all’Amministrazione il deposito di tutti gli atti del procedimento che ha dato luogo all’approvazione della graduatoria impugnata.
4. Violazione di legge. Violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990.
Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 13, comma 5 dell’avviso pubblico del 27.06.2023, prot. n. 0012223/23. Illogicità. Manifesta irragionevolezza
Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente, pur non essendo a conoscenza dei verbali della Commissione e delle cause relative alla propria esclusione, censura fin da ora, la valutazione effettuata dalla Commissione sul proprio progetto, poiché manifestamente illegittima, iniqua e ingiusta, con la precisazione che, quanto eccepito, non vuole rappresentare una sorta di valutazione tecnico-discrezionale alternativa a quella proposta dalla Commissione nei provvedimenti conclusivi del procedimento. Infatti da un’attenta analisi dei progetti presentati dalla ricorrente e dalle sopra riportate griglie di valutazione si può certamente sostenere che i progetti presentati avrebbero meritato un punteggio complessivo sufficiente all’ammissione al finanziamento.
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I motivi di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti sono i seguenti:
1. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti
La documentazione trasmessa conferma la fondatezza dei vizi sostenuti nel primo motivo di ricorso che, pertanto, si ripropongono con alcune precisazioni e puntualizzazioni.
2. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost.
Violazione dei principi di diritto in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare dell’art. 12 legge n. 241 del 1990
Va poi ribadito il secondo motivo di impugnazione denunziato nel ricorso originario. Si è contestata nel ricorso principale che il Ministero ha omesso di predisporre adeguate e dettagliate griglie di valutazione, necessarie al fine di attribuire un punteggio ai singoli progetti presentati.
A dimostrazione di ciò nel secondo motivo di ricorso si è riportata la tabella prevista all’art. 13 dell’avviso pubblico evidenziandone l’estrema genericità, non venendo precisato il parametro usato per assegnare i singoli punti.
Questa parte dell’avviso impugnato, così come i verbali della Commissione, non solo sono illegittimi, ma violano anche gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L’art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza e l’art. 97 Cost., sia sotto il profilo della imparzialità che del buon andamento.
Come già si è denunziato nel ricorso principale la mancata specifica individuazione dei criteri di assegnazione e di “dosaggio” dei punti inficia l’avviso ed ha una valenza invalidante e/o caducante anche sui provvedimenti conclusivi del procedimento dalmomento che non è in alcun modo possibile comprendere l’iter seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi.
Oggi lo stesso discorso può essere fatto anche per i verbali della Commissione. Infatti, la Commissione ha del tutto omesso di stabilire in base a quali criteri avrebbe attribuito i singoli punti ed ha assegnato il punteggio finale, mentre è evidente che al punteggio numerico devono accompagnarsi ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire dall’esterno la motivazione del giudizio valutativo.
In sostanza, il mero punteggio numerico costituisce esternazione del risultato, ma non della motivazione del giudizio valutativo e nulla di tutto ciò è rinvenibile nell’istruttoria procedimentale che ha portato all’adozione del provvedimento finale impugnato.
3. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto, insufficienza e sviata istruttoria e per motivazione omessa/carente e/o insufficiente
Come si era agevolmente potuto ritenere nel denunziare questo terzo motivo, l’acquisizione degli atti del procedimento ha dimostrato che l’esclusione dei progetti proposti dalla società ricorrente è frutto dei vizi di eccesso di potere indicati in rubrica.
A questo proposito si rileva che il criterio di valutazione A “Copertura finanziaria del programma di investimento”, dove per “Copertura finanziaria del programma di investimento” si intende la “capacità del soggetto proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione del programma di investimento proposto”, èstato valutato con un punteggio pari a 2, insufficiente per garantire la finanziabilitàdell’investimento.
Nel verbale n. 3 del 13.10.2023 si legge che gli indicatori del criterio A “Copertura finanziaria del programma di investimento” sono “(capitale proprio/investimento totale)”.
Dal momento che, come evidenziato dalla ricorrente nelle domande presentate e nel bilancio depositato, la stessa ha una liquidità aziendale al 31 maggio 2023 pari ad €uro 18.998.495,94 ed al 31 maggio 2022 disponeva di €uro 17.662.308,61 è del tutto incomprensibile l’attribuzione di soli 2 punti in relazione alla copertura finanziaria del programma di investimento.
Inoltre, tale punteggio risulta incomprensibile e del tutto in contraddizione con le valutazioni dell’Amministrazione per il Criterio B.1 (economicità della proposta) e il Criterio B.2 (sostenibilità finanziaria dell’iniziativa proposta) per i quali le valutazioni sono state:
Criterio B.1: punteggio 10, valutazione “buona”
Criterio B.2: punteggio 15, sostenibilità “buona”
È evidente, pertanto, la contraddizione nella valutazione in capo al criterio A.
Altresì evidente è che il punteggio attribuito alla ricorrente è frutto di travisamento di fatti e carenza di istruttoria. È sufficiente confrontare i bilanci sociali e la relazione contenuta nel modulo A delle domande presentate dalla ricorrente per rendersi conto che la società ricorrente era ed è certamente in condizioni tali da non potere non vedersi assegnato un punteggio più che sufficiente rispetto al criterio A.
Per poi non dire che, comunque, un punteggio tanto basso rispetto ad una situazione economico aziendale più che soddisfacente necessitava almeno di un’adeguata motivazione.
Il provvedimento finale esclude, invece, senza motivare i progetti dal finanziamento e non vi sono neppure elementi per verificare l’iter logico seguito dai Commissari nella valutazione.
Si noti, infine, che il punteggio di 2 punti relativo al criterio A risulta, del tutto inspiegabilmente, attribuito alla società ‘a mano’ mentre gli altri punteggi sono stati inseriti al computer.
Anche sotto questo profilo non si comprende com