Residenza di persone fisiche e società nella 20 ADE - redigo.info

Compatibilità
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Agenzia Entrate (ADE) analizza, in una ricca circolare esplicativa (n. 20/E/2024), le correzioni al D. Lgs. n. 209/2023 (art. 2 e art. 73, TUIR), rispettivamente in tema di:

– residenza delle persone fisiche;

– residenza delle società.

Le nuove sulla residenza delle persone fisiche valide dal 1° gennaio 2024, prevedono: una nozione di domicilio ad hoc, distinta dalla civilistica; l’introduzione del criterio (quindi, requisito) della “presenza fisica“; l’attribuzione di una valenza di presunzione relativa al dato formale dell’iscrizione anagrafica. Questi sono criteri tra loro alternativi.

Saranno computati nella “maggior parte del periodo di imposta”, anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, perché non necessario che detti quattro criteri di collegamento di cui sopra ricorrano in modo continuativo e ininterrotto.

Nozione di domicilio. Come cambia?

La nozione di domicilio privilegia, ora, le relazioni personali e familiari a quelle economiche: Agenzia Entrate vi fa rientrare:

– i rapporti formalizzati (coniugio, unione civile …);

– le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (conviventi …);

– la dimensione stabile persino dei rapporti sociali nella misura in cui risulti da elementi certi (iscrizione annuale a un circolo culturale e/o sportivo …).

Le neonata nozione porta con sé, nel documento di prassi, diversi utili esempi.

Recapiti
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