L’Inps, con la Circolare n. 93, fornisce le indicazioni operative 2024 per l’ammissione al regime agevolato settore edile.
Il DM del 16 maggio 2024, ha infatti confermato per l’anno 2024, la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995 a favore delle imprese edili che occupano operai a tempo pieno.
Nel dettaglio
Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 a 412000 a 439909 e così classificati:
- settore industria: codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- settore artigianato: codici statistici contributivi da 41301 a 41305.
Il regime agevolato consiste in una riduzione dei contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai a tempo pieno.
Per accedere al beneficio è necessario possedere i requisiti di regolarità contributiva (attestata tramite DURC) e rispettare quanto previsto in materia di retribuzione imponibile; inoltre, i datori di lavoro non devono aver riportato condanne, nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione, passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il regime agevolato non si applica ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni.
Regime agevolato: invio e gestione delle istanze
Le istanze devono essere inviate in via telematica, avvalendosi del modulo Rid-Edil; in caso di definizione positiva delle istanze, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito il codice di autorizzazione 7N per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Sul flusso Uniemens, a decorrere dalla competenza di ottobre 2024, con il codice causale L206 (L2027, invece, per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024). Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info