Decreto fiscale, la conversione con la Legge n. 189 - redigo.info

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E' in vigore dal 13 dicembre la legge di conversione del decreto fiscale (n. 189). Il testo è stato pubblicato nella GU n. 291 del 12 dicembre scorso.

E’ legge il Decreto fiscale n. 155/2024. Con la Legge n. 189/2024, presente nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, molte le conferme e alcune le novità introdotte: ad esempio, viene abrogato il decreto-legge n. 167/2024 in merito alla riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale.

Legge n. 189 sul concordato preventivo biennale

Tra le nuove disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, la Legge ha introdotto:

  • all’art. 7-bis che i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno ancora aderito al concordato preventivo biennale, possono farlo entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322). L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
  • all’art. 7-quinques si modificano le clausole di esclusione (dal decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13), per cui: la modifica della compagine sociale è rilevante ai fini dell’esclusione, nel caso in cui aumentino il numero dei soci o degli associati.

Bonus Natale

Per ciò che concerne l’importo di 100 €, già denominato Bonus Natale, la Legge conferma l’ampliamento della platea dei beneficiari.

Il Bonus spetta allora:

  • al lavoratore che ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • al lavoratore che ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

L’indennità non spetta, invece, al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

In sede di conversione sono state, inoltre, inserite ulteriori novità fiscali, tra cui il rinvio al 16 gennaio 2025 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di Partita Iva con ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta precedente non superiori a 170 mila euro, con la possibilità di rateizzazione.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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