Non solo lasciti testamentari: una forma alternativa per lasciare a un ente benefico una donazione è l’assicurazione sulla vita, per la quale non serve fare testamento e la cui liquidazione è esentasse. Vediamo come funziona

Buongiorno,
avete scritto molte news sui lasciti testamentari e sulle questioni ereditarie connesse che possono comportare difficoltà sia per gli enti beneficiari sia per gli altri eredi legittimi. Per evitare complicazioni, esiste un altro modo che si può in qualche modo paragonare a un lascito, con il quale poter donare o lasciare a un ente di volontariato come il vostro un’offerta per lo sviluppo dei progetti per l’infanzia?

Buongiorno,
quando rispondiamo alle domande che ci pongono i lettori, cerchiamo sempre di essere obbiettivi e, quindi, non possiamo esimerci dall’esporre i fatti e le eventuali problematiche, cercando però sempre di dare anche dei suggerimenti su come superarle.
I lasciti testamentari sono una forma di beneficienza molto valida e utilizzata da numerosi sostenitori generosi, ma nel formulare il testamento consigliamo sempre di avvalersi della competenza di un esperto (legale o notaio) poiché il rischio, soprattutto di ledere i diritti degli eredi legittimi, è elevato.

I vantaggi della polizza si assicurazione sulla vita

Un modo per esercitare la generosità e nello stesso tempo evitare di incorrere in rischi o pericoli è quello di attivare una polizza assicurativa sulla vita.
Si tratta di uno strumento poco usato, del quale, però, abbiamo già fornito alcune indicazioni, soprattutto dandone una descrizione dal punto di vista giuridico. Ora, nel rispondere alla sua domanda, proviamo a indicare in modo molto concreto in cosa consiste una polizza assicurativa sulla vita che abbia come beneficiario un ente del terzo settore.
Si tratta di una polizza che si può stipulare presso qualsiasi compagnia assicurativa, indicando quale beneficiario l’ente designato. L’agente predisporrà un contratto assicurativo da sottoscrivere in cui, sostanzialmente, verrà indicato che al decesso del titolare della polizza i beni indicati (quasi sempre danaro) verranno corrisposti all’ente indicato in polizza come beneficiario.
Rispetto al lascito testamentario le polizze assicurative sulla vita non rientrano nel patrimonio ereditario e non sono soggette alle norme di successione, quindi non corrono il rischio di essere impugnate dagli eredi. Infatti, anche nel momento in cui ci siano eredi legittimari, si può liberamente scegliere di indicare quale beneficiario della polizza una persona fisica o giuridica diversa, quindi anche un ente non profit, senza ledere nessun diritto ereditario.

Niente notaio e… niente tasse

A differenza del testamento, l’assicurazione sulla vita non necessita dell’intervento di un notaio, ma, come detto, basta indicare come beneficiario, al momento della sottoscrizione della polizza, l’ente non profit scelto. Nel farlo, è importante specificarne il nome completo, la sede legale e riportare i dettagli sui contatti, così da a agevolare le comunicazioni tra assicuratore e intestatario. Sarà poi l’Assicurazione stessa a contattare i beneficiari della polizza quando il titolare verrà a mancare e a liquidare la somma prevista dal contratto.
Anche per le polizze vita è sempre possibile modificare il beneficiario.
Prima di concludere, sperando di avere fornito risposte utili e acceso l’interesse per questa ulteriore forma di beneficenza per gli enti del terzo settore, ci preme ricordare due ulteriori vantaggi sostanziali nella scelta di una polizza sulla vita: il primo è che non serve scrivere un testamento per lasciare la propria polizza vita in donazione. Il secondo è che la liquidazione della polizza vita a favore di un ente non profit è esente da tassazione.

Ufficio diritti Ai.Bi.

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