Spettacolo: ulteriori precisazioni sull'indennità di discontinuità - redigo.info

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Lo scorso 13 gennaio, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 112 relativo all’indennità di discontinuità (IDIS) messa a disposizione dei lavoratori dello spettacolo, specificando che il servizio sarà disponibile sul sito dell’Istituto fino al 31 marzo prossimo.

Facendo seguito al messaggio suddetto, ora l’INPS pubblica un nuovo documento (n. 149) nel quale fornisce ulteriori precisazioni.

Nuove tempistiche per l’indennità

Il messaggio n. 149 fa slittare il termine ultimo per la presentazione della domanda, fissato alla data del 30 aprile 2025, ultimo giorno utile per usufruire del servizio (anziché la data del 31 marzo 2025, sancita dal messaggio precedente).

Ulteriori precisazioni

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità anche sul versante dell’indennità IDIS. In particolare, il comma 611 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato alcuni requisiti del decreto legislativo n. 175/2023, ovvero:

  • il requisito reddituale di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere all’indennità, debba possedere un reddito ai fini dell’imposta sull’IRPEF non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
  • il requisito contributivo relativo alle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), riducendole a 51. Le giornate in questione sono quelle che il lavoratore deve avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • è stata soppressa la previsione riguardante la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
  • sono state abrogate le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.

Redazione redigo.info

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