Imposta Municipale Propria (IMU) - Comune di Biella

Compatibilità
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A chi è rivolto

L'imposta è dovuta dai possessori di immobili, ritenendosi per tali i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Descrizione

L'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto la soppressione dell'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI) e rivisto la normativa dell'imposta municipale propria (IMU).

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, abitazioni principali (esclusivamente in categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Sono individuati come possessori, e quindi come soggetti passivi dell'imposta, autonomamente per la propria quota di competenza, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Si ricorda che ai soli fini IMU l'assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, al genitore affidatario, è costitutiva di un diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; il genitore affidatario è quindi il soggetto passivo IMU; l'art. 1, comma 741, lettera c), stabilisce che la casa assegnata è considerata abitazione principale.

Sono altresì soggetti passivi il concessionario di aree demaniali e il locatario finanziario (dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso).

Copertura Geografica

Comune di Biella

Come fare

È necessario prendere visione dei documenti necessari

Cosa serve

Prendere visione delle aliquote e del calcolo

Cosa si ottiene

Pagamento, informazioni e dettagli IMU

Tempi e scadenze

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2025 e la seconda il 16 dicembre 2025. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 112 del 15 maggio 2024, Suppl. Ordinario n.20, ha approvato per l’anno d’imposta 2023 e successivi l’utilizzo di un nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi e IMU/ENC e relative istruzioni.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU (istruzioni) per l'anno d'imposta 2024 è il 30 giugno 2025; per l'anno d'imposta 2025 è il 30 giugno 2026.

Accedi al servizio

Consente di presentare con modalità telematiche istanze e documentazione, senza dover recarsi di persona presso lo sportello

Sportello Unico Digitale Tributi

Ulteriori informazioni

È possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune per ulteriori informazioni sul calcolo ed eventuali consulenze approfondite, a tal fine si rimanda alla pagina dedicata.

Si ricorda inoltre che, come per l’anno precedente, il Comune non provvederà all’invio dei modelli di pagamento F24 precompilati.

Tabella aliquote IMU adottate con Deliberazione Consiliare del 18 dicembre 2024, n. 60 - Aliquote IMU 2025.

Aliquota IMU
Abitazione principale e relative pertinenze
(escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9)
0,00 ‰
Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 5,20 ‰
Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰
Terreni agricoli 10,60 ‰
Fabbricati del gruppo "D" 10,60 ‰
Alloggi assegnati da IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze 6,36 ‰
Detrazione € 200,00
Altri immobili 10,60 ‰
Aree fabbricabili 10,60 ‰

In collaborazione con l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) il Comune di Biella mette a disposizione un applicativo on-line per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello di pagamento unificato F24. L'applicativo è disponibile facendo clic sul collegamento sottostante.

Calcolo IMU 2025

La suddetta simulazione non esonera il contribuente da una verifica sulla correttezza dei dati inseriti, pertanto si consiglia di utilizzare visure catastali aggiornate ogni anno. Le visure catastali sono richiedibili gratuitamente dal soggetto possessore presso gli uffici dell'Agenzia Entrate - Territorio oppure in via telematica nell'area riservata Fisconline del sito dell'Agenzia Entrate (sezione "Servizi Ipotecari e Catastali, OMI" - "Consultazioni personali").

In caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando un tardivo versamento e pagando una sanzione ridotta e gli interessi di mora sulla parte di imposta ancora dovuta.

Per informazioni, dettagli sul calcolo ed esempi sul ravvedimento operoso si rimanda alla pagina dedicata.

Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (ENC), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di che trattasi eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge.

L'art. 1, comma 770, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, prescrive che i soggetti di che trattasi presentano la dichiarazione IMU ENC (istruzioni) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012, n. 200.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando i modelli di pagamento F24 o F24 semplificato, entrambi scaricabili in bianco dal sito dell'Agenzia delle Entrate. È possibile altresì compilare i modelli F24 tramite i servizi home-banking delle banche italiane e di Poste Italiane, oltre che utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione, per ciascun rigo:

  • indicare il codice ente A859 (Comune di Biella);
  • utilizzare i codici tributo indicati nella tabella Codici tributo modello F24;
  • indicare l'anno d'imposta 2025, il numero immobili e crociare le apposite caselle se il versamento è in acconto o saldo (crociare entrambe in caso di versamento in unica soluzione);
  • l'importo a debito e l'eventuale detrazione (gli importi devono essere arrotondati all'euro superiore o inferiore).

La casella Immob. variati deve essere crociata in caso di variazioni nel calcolo d'imposta che determinino la necessità di presentazione della dichiarazione IMU.

Codici tributo modello F24

Codice Descrizione
3912 IMU abitazione principale e pertinenze
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
3914 IMU terreni (quota Comune)
3916 IMU aree fabbricabili (quota Comune)
3918 IMU altri fabbricati (quota Comune)
3925 IMU immobili produttivi gruppo D (quota Stato)
3930 IMU immobili produttivi gruppo D (quota Comune)
3939 IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Nel modello F24 normale è da utilizzare la sezione IMU e altri tributi locali.

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24.

Nel modello F24 semplificato è necessario indicare nella prima colonna, Sezione, la sigla EL per ciascuna riga utilizzata per IMU.

Nell'immagine è evidenziato dove compilare il modello F24 semplificato.

Per la compilazione della sezione contribuente è necessario compilare i campi:

  • codice fiscale;
  • cognome, denominazione o ragione sociale;
  • nome;
  • data di nascita;
  • sesso (M o F);
  • comune (o Stato estero) di nascita;
  • provincia.

I campi codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare e codice identificativo devono essere utilizzati solo in casi specifici (per es. in caso di eredità, l'erede che effettua il versamento a nome del de cuius inserirà il proprio codice fiscale ed il codice identificativo appropriato, nell'esempio è 07); a tale scopo si rimanda alle istruzioni del modello F24 presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il campo identificativo operazione non deve essere compilato.

Recapiti