Il 2025 riordina alcune detrazioni fiscali - redigo.info

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La Manovra del 2025 riordina talune detrazioni di natura tributaria. Di seguito.

Tetto in base a reddito e figli a carico

Il comma 10 introduce nel TUIR l’articolo 16-ter, che limita il beneficio ai percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrando l’importo ammissibile su:

reddito percepito (superiore o meno a 100mila);

numero di figli presenti nel nucleo familiare (assenza di figli, presenza di uno, due, o più di due più figli, con o senza disabilità).

Alcune spese sanitarie e somme detraibili perché investite in Start up e PMI innovative, restano escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese ammesse in detrazione.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, come pure per quelle riferite ad altri casi di detrazione ripartita in più annualità, viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono esclusi dal calcolo:

a. gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;

b. i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;

c. le rate delle spese per interventi edilizi detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024.

La 207 riordina anche le detrazioni per familiari che non siano solo figli

Il successivo comma, l’11, consente la detrazione per figli a carico esclusivamente in relazione a figli di età inferiore a 30 anni (salvo disabilità accertata, per la quale il limite d’età scompare), nella misura di 950 euro per ciascun figlio, ivi compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma, appunto, inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

La detrazione riconosciuta per altri familiari conviventi che non siano i figli viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente. E’ pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

Su questo stesso fronte agevolativo, è esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico in relazione ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Redazione redigo.info

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