Premi assicurativi: cambia la competenza per i ricorsi - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

L’INAIL, con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2025, ha illustrato le modifiche introdotte dall’art. 2 della L. 203/2024 al DPR 314/2001, riguardanti i ricorsi sulle tariffe dei premi assicurativi per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le modifiche trasferiscono la competenza sui ricorsi, precedentemente attribuita al Consiglio di amministrazione, alle Direzioni regionali e alle sedi provinciali di Aosta, Trento e Bolzano, secondo la competenza territoriale.

I ricorsi e le strutture competenti

Il nuovo art.1 del DPR 314/2001, modificato dall’art. 2 comma 1 della L. 203/2024, stabilisce che il datore di lavoro può presentare ricorso alla Direzione regionale, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o Bolzano dell’INAIL contro i provvedimenti delle sedi territoriali riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

I ricorsi riguardano:

  • la classificazione delle lavorazioni;
  • l’oscillazione del tasso medio di tariffa per la prevenzione;
  • la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
  • l’inquadramento diretto da parte dell’INAIL per i datori di lavoro non soggetti a classificazione;

e vengono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

L’INAIL ha sottolineato, inoltre, che la scelta di queste strutture come competenti per decidere i ricorsi si basa sulla loro competenza tecnica e sul fatto che hanno già gestito la preistruttoria dei ricorsi, prima di inviarli alla Direzione centrale per l’istruttoria e la proposta di decisione al Consiglio di amministrazione.

Tempi e modalità per presentare i reclami

L’Istituto chiarisce, in aggiunta, che non ci sono modifiche riguardo all’efficacia sospensiva dei ricorsi, ai termini per la loro presentazione e alla notifica delle decisioni.

Il nuovo art. 4 del DPR 314/2001, modificato dall’art. 2 comma 3 della L. 203/2024, stabilisce che i reclami devono essere presentati telematicamente entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti, utilizzando l’apposito servizio online. Solo in caso di indisponibilità prolungata del servizio, confermata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale, il ricorso può essere inviato tramite PEC alla struttura INAIL competente.

La nuova disciplina si applica ai ricorsi amministrativi sulle tariffe dei premi presentati dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della suddetta legge, mentre quelli pendenti a questa data continueranno ad essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL.

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione