Decontribuzione Sud PMI: indicazioni e istruzioni per gli adempimenti previdenziali - redigo.info

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La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, al fine di favorire la crescita e la stabilità occupazionale nel Mezzogiorno, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (c.d. Decontribuzione Sud PMI) per le microimprese e le piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato.

Le regioni del Mezzogiorno interessate dall’agevolazione contributiva sono:

  • Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (escluso il settore agricolo nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato) delle aziende con sede di lavoro collocate nelle suddette regioni.

Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto in somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della Decontribuzione Sud PMI deve essere individuata nel luogo effettivo di svolgimento della prestazione.

A chi spetta il beneficio Decontribuzione Sud PMI

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa, ai sensi dell’art. 1 comma 407 della Legge di Bilancio 2025, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.

Restano esclusi dalla misura, invece, i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 € nell’arco di un triennio.

Il beneficio spetta per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati al 31 dicembre 2024; per le prossime annualità la Decontribuzione Sud PMI sarà riconosciuta per i rapporti a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

L’agevolazione può essere estesa, inoltre, ai rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedenze a quello di applicazione della misura.

Codice autorizzazione e misura dell’esonero

La fruizione dello sgravio è subordinata al riconoscimento, da parte della Struttura Inps territorialmente competente, del codice di autorizzazione OL che, dal 1° gennaio 2018, definisce i datori di lavoro che effettuano l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno.

La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi; le mensilità aggiuntive rientrano nella base di computo della misura solo se erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, nel rispetto dei massimali mensili.

L’esonero, come riportato sulla Circolare Inps n. 32, viene così riconosciuto:

  • anno 2025: 25% dei contributi previdenziali complessivi, per un importo massimo pari a 145 € mensili per 12 mensilità;
  • anno 2026: 20% dei contributi previdenziali complessivi, per un importo massimo pari a 125 € mensili per 12 mensilità;
  • anno 2027: 20% dei contributi previdenziali complessivi, per un importo massimo pari a 125 € mensili per 12 mensilità;
  • anno 2028: 20% dei contributi previdenziali complessivi, per un importo massimo pari a 100 € mensili per 12 mensilità;
  • anno 2029: 15% dei contributi previdenziali complessivi, per un importo massimo pari a 75 € mensili per 12 mensilità.

L’esonero risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e salvo disposizioni di espresso divieto; fanno gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, il Bonus Giovani, il Bonus Donne e il Bonus ZES unica.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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