I commi 180 e 181 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 prevedono, per il triennio 2024-2026, una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli che abbiano un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
La medesima misura è prevista, in via sperimentale per il 2024, anche per lavoratrici madri di due figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.
Madri dipendenti (settore pubblico e settore privato). Ambito soggettivo
Sotto il profilo soggettivo, pertanto, l’esonero contributivo in esame è rivolto alle lavoratrici madri dipendenti del settore pubblico e privato, con la sola esclusione del lavoro domestico (INPS – Circolare n. 27/2024).
Ambito oggettivo
Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.
In considerazione delle finalità economiche cui l’agevolazione tende, sotto questo secondo profilo la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto:
– non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto
– piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.
Decontribuzione totale anche per le lavoratrici con contratto di lavoro intermittente
Tanto premesso, Il Ministero del Lavoro (Interpello n. 2) interpreta letteralmente l’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di bilancio per il 2024 individuando, come ambito applicativo generale, il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, con unica espressa esclusione dal beneficio in esame del solo lavoro domestico.
Perciò, tenuto conto della mancata esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – Il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Redazione redigo.info