Parma, 6 febbraio 2025 – Nelle scorse ore l’organo di vigilanza lussemburghese Caa, Commissariat aux Assurances, ha pubblicato due nuove comunicazioni per aggiornare sulla situazione della compagnia Fwu Life Insurance Lux SA.
I cittadini che necessitano di informazioni e assistenza possono contattare le sedi di Confconsumatori elencate all’indirizzo www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/ oppure lo Sportello online (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/). L’associazione fornirà presto ulteriori indicazioni ai risparmiatori.
Nel frattempo, si riporta di seguito il contenuto delle due note diffuse da Caa:
Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo ha dichiarato la Fwu Life Insurance Lux S.A. in liquidazione. Con la stessa sentenza, è stato nominato liquidatore Maître Yann Baden, il quale sarà responsabile dell’organizzazione della liquidazione. La liquidazione non comporta la perdita totale dei risparmi per i titolari di polizze (o, se applicabile, per i loro beneficiari).
Entro sei mesi dalla sentenza, il liquidatore invierà a tutti i titolari di polizze (o, se applicabile, ai loro beneficiari) una dichiarazione di credito precompilata. Tutti i dettagli pratici saranno specificati in questa comunicazione. I titolari di polizze dovranno presentare al liquidatore una dichiarazione di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2028, senza che ciò escluda la possibilità che i primi rimborsi avvengano prima di tale data. Il valore degli attivi vincolati sarà assegnato in via privilegiata ai risparmi dei titolari di polizze, in modo equo.”
“Con ordinanza del 31 gennaio 2025, il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, 2ª sezione, in materia commerciale, ha dichiarato la società FWU Life Insurance Lux S.A., con sede legale in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, in liquidazione. La stessa ordinanza ha nominato la Sig.ra Anick Wolff Giudice Supervisore e Me Yann Baden liquidatore, fissando la data di cessazione dei pagamenti al 22 luglio 2024. L’ordinanza rende applicabili gli articoli 248 e seguenti della legge modificata del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo, gli articoli 1100-1, 1100-4, 1100-6, 1100-8 e 1100-13 della legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, nonché gli articoli 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 462, 463, 464, 485, 487, 492, 528, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 561, 562, 567-1 del Codice di Commercio relativi al titolo “Fallimento”. Gli interessi su qualsiasi debito non garantito da privilegio, pegno o ipoteca sono sospesi.
La compensazione è vietata, salvo nei seguenti casi: esistenza di crediti interconnessi (créances connexes) o applicazione delle disposizioni della legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie.
Entro sei mesi dall’ordinanza del Tribunale, il liquidatore invierà a tutti i creditori noti o identificabili
dai registri della società una comunicazione ai sensi dell’articolo 252 della legge modificata del 7 dicembre 2015, unitamente a una dichiarazione di credito precompilata.
Le dichiarazioni di credito dovranno essere presentate al liquidatore in conformità con l’articolo 252, paragrafi (4), (5) e (6) della medesima legge. Il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di credito al liquidatore è fissato al 31 gennaio 2028; in caso contrario, i creditori saranno esclusi dall’esercizio dei loro diritti. Le dichiarazioni di credito saranno verificate dal liquidatore.
Gli elenchi delle dichiarazioni di credito periodicamente ritenute ammissibili saranno depositati presso l’ufficio del cancelliere del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, 2ª sezione, nei primi dieci giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre, dove i creditori dichiarati e quelli iscritti nel bilancio potranno consultarli. Durante questo periodo, le stesse persone potranno presentare opposizioni ai crediti inseriti negli elenchi.
L’opposizione deve essere presentata mediante dichiarazione presso il cancelliere del Tribunale e reiterata entro tre giorni con lettera raccomandata indirizzata al liquidatore, pena l’inammissibilità. Deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esatta identificazione del soggetto che propone l’opposizione, la prova della sua qualità di creditore dichiarato o iscritto nel bilancio, i motivi dell’opposizione e la relativa documentazione di supporto.
L’ammissibilità e il merito dell’opposizione saranno verificati sommariamente dal liquidatore.
Decorso il termine di dieci giorni per presentare opposizioni, i crediti dichiarati ammissibili e non contestati saranno definitivamente ammessi tramite un verbale firmato dal liquidatore e dal Giudice Supervisore. Il liquidatore informerà debitamente i creditori le cui dichiarazioni di credito siano state respinte o siano oggetto di opposizione, inviando loro una lettera raccomandata all’indirizzo indicato nella dichiarazione di credito o al loro ultimo indirizzo noto. Se tali creditori non agiranno tramite atto di citazione (assignation) entro 40 (quaranta) giorni dalla data di invio della raccomandata, la relativa dichiarazione di credito sarà considerata definitivamente respinta.
Le opposizioni (opposition) contro le ordinanze del Tribunale che si pronunciano su contestazioni e domande riconvenzionali sono inammissibili. Il liquidatore presenterà al Tribunale una richiesta di autorizzazione alla distribuzione dei dividendi. L’ordinanza del Tribunale che fissa la data di chiusura dei conti sarà pubblicata in estratto.
Il dividendo annunciato dovrà essere versato entro quattro mesi dalla data di chiusura dei conti.
Gli interessi non saranno versati ai creditori le cui dichiarazioni di credito non siano state definitivamente ammesse e che abbiano ricevuto il pagamento di uno o più dividendi dopo altri creditori, a condizione che e solo nella misura in cui tale differenza temporale sia dovuta al normale corso delle operazioni di liquidazione.
Inoltre, gli interessi non saranno dovuti ai creditori le cui dichiarazioni di credito siano state definitivamente ammesse, ma i cui pagamenti siano stati effettuati con un certo ritardo tra la data dell’ordinanza del Tribunale che autorizza il pagamento dei dividendi provvisori e il pagamento effettivo, sia che tale ritardo sia dovuto a creditori che non hanno fornito al liquidatore le informazioni necessarie per il pagamento, sia a un ostacolo legale o a una difficoltà nell’identificazione dei creditori. Durante il procedimento di liquidazione, i dividendi non distribuiti dovranno essere trattenuti dal liquidatore e matureranno interessi a beneficio dei creditori.”