ADI e SFL, notizie sulle importanti novità del Bilancio - redigo.info

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INPS illustra – messaggio n. 595 del 17.2.2025 – le modalità attuative delle nuove previsioni normative del Bilancio 2025 su ADI e SFL.

1. Legge di Bilancio. Aggiornamento della modulistica ADI e SFL

Relativamente alle soglie economiche utili per l’accesso al beneficio ADI e al beneficio SFL, nonché al calcolo dell’importo erogato, la legge di Bilancio 2025 è intervenuta in modifica al dl n. 48/2023, inserendo il comma 7-bis, che disciplina la proroga della misura. In ragione di tali novelle normative, l’INPS sta provvedendo all’aggiornamento del modello di domanda ADI e dei modelli ADI-Com (ridotto ed esteso), nonché del modello di domanda SFL che, non appena disponibili, verranno pubblicati nell’apposita sezione del portale istituzionale.

2. Nuova soglia di reddito in caso di nucleo che risiede in un’abitazione in locazione

La soglia relativa al reddito familiare di cui all’art. 2, c. 2, l. b), n. 2), del dl n. 48/2023, viene aumentata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai fini dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). E’ intesa come soglia per l’accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari che risiedono in un’abitazione in locazione.

Ai fini della verifica del diritto e della determinazione dell’importo mensile, la procedura dell’ADI accerta che il nucleo familiare residente in un’abitazione in locazione abbia un reddito familiare inferiore alla soglia di 10.140 euro, moltiplicata per la scala di equivalenza, per poi determinare la quota riferita al supporto economico e alla quota di integrazione per il pagamento del canone di locazione nelle seguenti modalità:

  • per la determinazione della quota di integrazione del reddito familiare (quota A), si procede alla moltiplicazione degli importi indicati nell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, come incrementati dalla legge di Bilancio 2025 (6.500 euro, o 8.190 euro in caso di nucleo familiare composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza), con il parametro della scala di equivalenza dell’ADI del nucleo familiare, individuato ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 2. L’importo spettante è determinato dalla differenza tra l’importo risultante dalla moltiplicazione di cui sopra e il reddito del nucleo familiare. Nel caso in cui la differenza determini un valore negativo, l’importo della quota di integrazione del reddito è pari a zero;
  • l’integrazione del canone di locazione (quota B) è riconosciuto fino all’importo di 3.640 euro. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

3. Modalità di attuazione della proroga della durata massima del SFL

Il comma 7-bis inserito all’articolo 12 del dl n. 48/2023, che prevede: “Il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione di cui al comma 7 è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso“, proroga il limite temporale del beneficio del SFL, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.

La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 non si applica:

  • ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024;
  • ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione.

Ai fini del riconoscimento dell’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle dodici mensilità di fruizione della misura, nonché l’informazione dell’avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato intervenuto in data antecedente alla scadenza di fruizione delle prime dodici mensilità della misura. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione senza la possibilità di avviarne uno successivo, anche ove non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga.

Qualora l’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato non venga rilevata dalla piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato “sospesa”, con la seguente motivazione “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura”. Trascorsi novanta giorni dalla sospensione, in assenza dell’informazione sull’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, la domanda viene posta nello stato “terminata”.

L’informazione relativa al Patto di servizio personalizzato aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle dodici mensilità, deve essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto, ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime dodici mensilità di fruizione della misura.

Redazione redigo.info

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