Invalidità civile: normative e modalità procedurali - redigo.info

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L’INPS ha diffuso la circolare n. 42 del 17 febbraio 2025, nella quale viene riassunto l’iter procedurale per il riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile, relativo alle Province che non partecipano alla sperimentazione della nuova normativa sull’accertamento della disabilità.

La circolare in questione segue le indicazioni precedenti dell’Istituto per avviare la sperimentazione nelle Province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, iniziata il 1° gennaio 2025.

Presentazione della domanda di invalidità

Per presentare la domanda di accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile, è richiesto il rilascio e l’invio telematico del certificato che attesti le infermità invalidanti (cosiddetto certificato medico introduttivo) da parte di un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e autorizzato come certificatore. I medici, comunque, possono fornire l’attestazione dell’iscrizione all’albo professionale anche successivamente, tramite autocertificazione.

I certificati necessari

Il certificato oncologico introduttivo e il certificato specialistico pediatrico (come indicato nei messaggi INPS n. 3015 del 29 luglio 2022 e n. 4426 del 7 dicembre 2022) hanno semplificate le procedure per il riconoscimento degli stati invalidanti, rispettivamente, per i pazienti affetti da neoplasia e per i minori ricoverati o in cura presso Strutture sanitarie pediatriche.

La compilazione e trasmissione di tali certificati è ora possibile anche per i medici specialisti che seguono i pazienti presso Strutture sanitarie che hanno aderito ai Protocolli quadro predisposti dall’Istituto.

Avvio della fase di concessione

La Commissione medico legale, al termine dell’iter sanitario, invia il verbale al richiedente in due copie: una completa, che include i dati sensibili, e una oscurata, priva di tali informazioni. Il giudizio sanitario finale (ad esempio, il riconoscimento di una specifica percentuale di invalidità civile) permette l’eventuale utilizzo del documento a fini amministrativi da parte del titolare.

Se il riconoscimento sanitario nel verbale definitivo prevede una prestazione economica, l’INPS verifica i requisiti amministrativi e reddituali dell’interessato e, al termine dei controlli, emette il provvedimento di concessione o di rigetto della domanda.

I benefici economici partono dal mese successivo alla domanda di accertamento sanitario o dalla data successiva indicata dalle commissioni sanitarie. La normativa prevede esoneri dall’accertamento della permanenza della disabilità per alcune patologie, tra cui menomazioni stabilizzate, gravi disabilità fisiche permanenti, e per soggetti con sindrome di Down o da talidomide. Per l’autismo, non è prevista la rivedibilità prima dei 18 anni, salvo per casi lievi o borderline, certificati dalle Strutture di riferimento.

Redazione redigo.info

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