D.P.C.M. n. 13/2025 ISEE 2025. Novità e applicazione - redigo.info

Compatibilità
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Vi avevamo già parlato delle novità introdotte per l’ISEE 2025. Nella GU del 18 febbraio è stato però pubblicato il D.P.C.M n. 13 del 14 gennaio 2025, nel quale si può rintracciare la nuova normativa, che impatta anche sui criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Tra le novità introdotte: l’esclusione dalla determinazione dell’ISEE, fino ad un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

ISEE corrente

Il D.P.C.M. n. 13/2025 ha modificato interamente l’art. 9 del decreto n. 159/2023, in merito all’ISEE corrente.

Infatti, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore. L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

  • una variazione della situazione lavorativa di cui ai numeri seguenti:
    1) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
    2) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU;
    3) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;
  • una variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente;
  • l’interruzione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari previsti.

Assegno di maternità

Viene modificata altresì la soglia ISEE per l’accesso all’assegno di maternità, aggiornata per l’appunto a 20.221,13 € dal 1° gennaio 2024..

Entrata in vigore e attuazione

Il decreto entrerà in vigore il 5 marzo prossimo e le amministrazioni avranno a disposizione trenta giorni di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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