L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 40 del 20 febbraio 2025, chiarisce che è presente l’esenzione del bollo per il contratto con cui un Comune conferisce a professionisti esterni l’incarico di promuovere azioni legali e difendersi in giudizio. L’articolo 25 della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972, che regola il tributo, esclude in modo definitivo i contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, dall’obbligo di pagamento.
Esenzione del bollo: precisazioni dall’Agenzia
Il chiarimento deriva da un dubbio sollevato da un Comune che, non avendo un’avvocatura interna, ricorre ai servizi legali di professionisti esterni. L’incarico viene affidato mediante la firma di un disciplinare che stabilisce in modo dettagliato i compiti e le prestazioni di entrambe le parti.
L’Agenzia precisa che sono soggetti a tassazione, secondo l’articolo 1 del Decreto, “gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa” dell’Allegato A. Invece, sono esenti dall’imposta di bollo “gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto” come riportato nell’Allegato B.
In particolare, il suddetto articolo esclude dal pagamento l’imposta per i “contratti di lavoro e di impiego, sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi tipo e forma”.
Definizione contratto dei professionisti
Per risolvere il dubbio del Comune, è stato necessario definire la natura giuridica del contratto con cui i professionisti vengono incaricati della difesa legale. Secondo il Consiglio di Stato (parere del 3 agosto 2018), tale contratto può essere qualificato come contratto d’opera intellettuale o appalto di servizi, a seconda delle modalità di prestazione. Nel primo caso, il professionista agisce in base alle proprie capacità, mentre nell’appalto di servizi l’appaltatore gestisce l’incarico con proprie risorse.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’incarico è da considerarsi come contratto d’opera professionale, esente dall’imposta di bollo. Questo vale anche nel caso in cui il contratto fosse qualificato come appalto di servizi, poiché le normative sugli appalti pubblici non si applicano ai servizi legali specifici, mantenendo l’esenzione.
Redazione redigo.info