Domicilio digitale PEC, si estende l'obbligo per le imprese

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito, con comunicazione del 12 marzo 2025, le prime indicazioni operative sull’obbligo introdotto dall’arti. 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025. La norma estende l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Destinatari e termini del nuovo obbligo PEC

L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è immediatamente applicabile alle nuove imprese o a quelle che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese dopo tale data. Per le imprese già costituite prima del 2025, il Ministero ha fissato un termine di adeguamento al 30 giugno 2025.

Rientrano nell’obbligo tutte le forme societarie, comprese:

  • Società di persone e di capitali;
  • Reti d’impresa, se iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e con soggettività giuridica;
  • Società semplici con attività agricola.

Sono invece escluse:

  • Società semplici;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi anche con attività esterna e società consortili;
  • Enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.

Per “amministratori” si intendono le persone fisiche o giuridiche con poteri di gestione e organizzazione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Particolari disposizioni

  • L’obbligo ricade sugli amministratori e non sull’organo. Pertanto, in caso di più amministratori, dovrà essere comunicato l’indirizzo PEC di ciascun amministratore;
  • L’indirizzo PEC dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa, pertanto le aziende dovranno eventualmente conformarsi entro il 30 giugno 2025 nel comunicare l’indirizzo specifico dell’amministratore;
  • Nel caso in cui l’amministratore gestisca più imprese, non vi è l’obbligo di dotarsi di indirizzi pec differenziati.

Sanzioni fino a 1.000 euro

La mancata comunicazione degli indirizzi pec degli amministratori impedisce una positiva conclusione dell’iter istruttorio per l’iscrizione nel registro delle imprese. In tal caso, l’azienda avrà tempo 30 giorni per integrare il dato mancanza e, in difetto, la domanda verrà rigettata.

Resta inoltre applicabile la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

Recapiti
Gabriele Tolari