Lavoratori extra: recupero della NASpI entro giugno - redigo.info

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L’INPS, con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, fornisce chiarimenti sull’applicazione della legge n. 92/2012, modificata dalla legge n.160/2019, che dal 1° gennaio 2020 esclude l’applicazione del contributo addizionale NASpI per i contratti con i lavoratori “extra”. Questi contratti riguardano lavoratori impiegati per brevi periodi (non oltre tre giorni) in servizi nel turismo e nei pubblici esercizi, nonché in lavori portuali temporanei, con obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il presente messaggio integra la circolare n. 91 del 4 agosto 2020, specificando che, a partire dal 1° gennaio 2020, la disciplina riguarda anche le attività di “mense e ristorazione collettiva” e di “catering”. Tali attività sono incluse sotto la normativa dei pubblici esercizi e dei contratti collettivi nazionali del settore “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi” e non sono escluse dall’applicazione del c.d. lavoro extra.

Per i periodi di paga che vanno da gennaio 2020 fino alla data di pubblicazione di questo messaggio, i datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi relativi agli eventuali rinnovi, possono recuperare tale contribuzione inserendo nel flusso “Denuncia Individuale” il codice causale “L810”, che indica il “Recupero contributo addizionale”.

Il recupero deve essere effettuato nei tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio (entro giugno 2025). I datori di lavoro devono compilare correttamente il flusso Uniemens, indicando i dettagli relativi al recupero della contribuzione non dovuta, tra cui il codice causale, l’anno e mese di riferimento, e l’importo conguagliato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovranno essere inviati flussi di regolarizzazione.

Redazione redigo.info

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