L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 142285, ha pubblicato nuove istruzioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori di pagamento elettronico devono inviare telematicamente all’Agenzia, come previsto dall’articolo 22, comma 5, del Decreto Fiscale 2020 (Dlgs n.124/2019). Il provvedimento, datato 21 marzo 2025, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e sostituisce quello del 30 giugno 2022, che stabiliva l’invio delle informazioni tramite PagoPa.
Secondo la normativa, gli operatori che forniscono strumenti di pagamento elettronico POS agli esercenti devono trasmettere i dati identificativi degli strumenti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere.
Gli acquirer, ovvero i prestatori di servizi di pagamento autorizzati, devono inviare specifiche informazioni all’Agenzia delle Entrate, tra cui il proprio codice fiscale, quello dell’esercente (e la partita IVA se disponibile), il codice del contratto di convenzionamento, l’identificativo del rapporto finanziario, e l’identificativo univoco del POS.
Inoltre, è necessario indicare la tipologia di POS (fisico o virtuale), il tipo di operazione (pagamento o storno), la data contabile delle transazioni, l’importo complessivo delle transazioni giornaliere e il numero di transazioni effettuate.
Dal 2026, quindi, le trasmissioni dovranno avvenire mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo, utilizzando il Sistema di Interscambio (Sid) dell’Agenzia delle Entrate. Gli acquirer devono seguire le specifiche tecniche allegate, che comprendono modalità di compilazione, specifiche per la comunicazione e per le ricevute, e una fotografia di consistenza annuale.
In caso di esito positivo dell’elaborazione, l’Agenzia fornirà una ricevuta dettagliata. Se la ricevuta segnala uno scarto parziale o totale, gli acquirer devono correggere i dati mancanti entro 5 giorni lavorativi. Ogni anno, l’Agenzia delle Entrate invierà una panoramica dei dati ricevuti a ciascun soggetto obbligato, consentendo la verifica dell’adempimento e, in caso di incongruenze, la necessità di correzioni.
Redazione redigo.info