Furto del bancomat in una chiesa, parzialmente risarcita l'anziana titolare: concorso di colpa con l'istituto bancario - CONFCONSUMATORI

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Furto del bancomat in una chiesa, parzialmente risarcita l’anziana titolare: concorso di colpa con l’istituto bancario La pronuncia dell'Arbitro bancario finanziario sul caso seguito dallo sportello di Confconsumatori Parma. Gli indicatori di anomalia che configurano il "rischio frode"

Parma, 26 marzo 2025 – Chi viene derubato del bancomat, che viene poi utilizzato ripetutamente da malviventi per prelevare denaro ed effettuare pagamenti, ha diritto al rimborso almeno delle operazioni – a partire dalla terza – eseguite nelle 24 ore nel medesimo punto vendita, e di una parte di quelle che nelle 24 ore hanno esaurito l’importo totale del massimale della carta di pagamento. È quanto ha ribadito l’Arbitro bancario finanziario (Collegio di Bologna) al quale si è rivolta un’anziana signora con l’assistenza dello sportello di Parma di Confconsumatori.

IL FURTO – La vittima del furto si trovava all’interno di una chiesa per assistere a una funzione religiosa, quando è stata distratta da due persone che le hanno sottratto la borsa nella quale era custodito il bancomat. Pur avendo bloccato tempestivamente lo strumento di pagamento, la signora si era accorta che le era stata sottratta dal conto una somma di poco superiore a 3mila euro attraverso 7 operazioni: due prelievi in sportelli Atm e cinque pagamenti con il Pos.

LA DECISIONE DELL’ABF – Nonostante la donna avesse dichiarato di non aver mai custodito la carta di debito insieme al codice Pin, l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscerle il rimborso, sostenendo che i ripetuti prelievi dovevano essere avvenuti a seguito dell’inserimento del Pin corretto. La titolare del conto si è così rivolta allo sportello di Confconsumatori e – con l’aiuto degli esperti dell’associazione – all’Abf, l’autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario. L’Arbitro ha evidenziato, in capo all’intermediario, due indicatori di anomalia che configurano il “rischio frode” e precisamente di tre o più richieste di pagamento nelle 24 ore presso un medesimo punto vendita e il superamento del limite giornaliero di prelievo presso gli sportelli. L’Arbitro ha dichiarato così un concorso di colpa tra le parti e ha dichiarato che l’intermediario bancario è tenuto a rimborsare le somme corrispondenti ai pagamenti non autorizzati successivi alla seconda operazione, oltre alla somma che ha superato il massimale di prelievo giornaliero allo sportello, per un rimborso complessivo a favore della titolare del bancomat di 2.350 euro.

«Una decisione significativa – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori, che ha assistito la risparmiatrice – perché fornisce una corretta visione del fenomeno legato alle frodi realizzate tramite strumenti di pagamento, laddove non solo l’intermediario ha l’obbligo di porre attenzione ad ogni operazione anomala effettuata con lo strumento di pagamento di un proprio cliente, ma dove anche il singolo titolare di bancomat deve essere consapevole di dover porre il massimo impegno verso ala corretta custodia dello strumento di pagamento e del suo codice di utilizzo».

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).

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