Bando 1500 vice ispettori 2025 + GUIDA Compilazione - SIULP

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IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

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il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTA

la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;

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il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”’,

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l’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante “Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”, che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

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il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e, in particolare, l’articolo 33;

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la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”, e, in particolare, l’articolo 26;

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la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’’’ ;

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il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante “Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria” ;

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l’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

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il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

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il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 35, commi 3, 4 e 5-ter e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l’articolo 37, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;

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il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

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il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fìsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

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il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell ’amministrazione digitale

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il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

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l’articolo 9, commi 1, lettera a), e 1 -ter, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante “Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa”;

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il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

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il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

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la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all ‘occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro’’, e in particolare l’articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

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il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

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il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’’’ ;

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il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

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il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 1-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13- ter,

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»’”’,

VISTO

il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell ’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»”;

VISTO

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto decreto-legge n. 82/2005 in materia di identità digitale;

VISTA

la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l’articolo 2, che introduce l’art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il “Portale unico del reclutamento ”;

VISTO

il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative” e, in particolare, l’articolo 2-bis;

RITENUTO

ai sensi del citato articolo 2-bis del d.l. n. 198/2022, in considerazione della necessità di assicurare il più celere ripianamento delle carenze organiche attraverso l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato e al fine di garantire i più elevati livelli di operatività della Polizia di Stato, di semplificare lo svolgimento della procedura concorsuale mediante l’eliminazione delle fasi della prova preselettiva e della valutazione dei titoli nonché rideterminando lo svolgimento della prova scritta, che consisterà in un questionario a risposta multipla;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi’’’;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fìsici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente “Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato

VISTO

il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022, recante “Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15’’’’, in particolare, l’articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;

VISTO

il decreto del Ministro dell’intemo 9 settembre 2022, n. 168, “ Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi della Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale’’’’’,

VISTA

la nota-circolare n. 1/2022, del 1° luglio 2022, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 dicembre 2023, adottato in attuazione dell’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico del reclutamento;

CONSIDERATA

la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1
Posti a concorso

1. E indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.

2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, 250 sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio e 250 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.

ART. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell’ambito dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:

a) n. 5 posti ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’articolo 4, comma 3, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

b) n. 75 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto- legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;

c) n. 30 posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell’articolo 1005, comma 11, del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) n. 15 posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 1, comma 2, ove non cope

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