Agenzia delle Entrate sul "tredicesima". Faq del 18 aprile 2025
Dall’area tematica dedicata al modello 730, l’Amministrazione finanziaria risponde alle domande più frequenti sul c.d. “Bonus tredicesima” di cui all’art. 2-bis DL n. 113/2024. Ne diamo ora conto in estrema sintesi.
Il Bonus nella dichiarazione dei redditi
Se in possesso dei requisiti di legge, il lavoratore che non ha fatto richiesta del Bonus al proprio datore o che non ha un sostituto d’imposta (es.: collaboratore familiare), può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi (modelli 730/2025, rigo C14; REDDITI 2025 PF, rigo RC14). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi, possono essere consultate le informazioni contenute:
– nei punti 721 e 726 della CU 2025;
– nelle annotazioni della CU 2025,
nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.
La restituzione del “tredicesima” non spettante
Se il Bonus ricevuto va restituito perché non spettante, il lavoratore è tenuto a barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del 730/2025 o del rigo RC14 del REDDITI 2025 PF.
Se il datore non eroga?
Per ultimo, l’Agenzia distingue tra l’erogazione del Bonus ad opera del datore di lavoro – nel qual caso, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025 – e la non erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, che ha compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni – nel qual caso, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avverte di verificare i requisiti se intende richiedere il beneficio in dichiarazione.
Redazione redigo.info