Limiti legali e profili di responsabilità nelle attività dei CED - redigo.info

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Con la nota n. 4304 del 12 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in merito all’attività svolta nei Centri di Elaborazione Dati (CED) attivi nel settore del lavoro, al fine di chiarire i criteri di legittimità che tali soggetti devono rispettare.

In particolare, la nota distingue tra le attività consentite ai CED e quelle invece riservate per legge, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, a specifiche categorie professionali abilitate, quali consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali.

Confini giuridici e operativi dei CED

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha più volte precisato che il concetto di “assistenza” fornita dai consulenti del lavoro ai Centri di Elaborazione Dati si traduce in un supporto di tipo consulenziale, rivolto alle questioni di natura lavoristica, previdenziale e fiscale connesse alla gestione dell’impresa. Tale supporto include anche le attività preliminari di analisi, valutazione e interpretazione.

Restano di esclusiva competenza dei professionisti iscritti agli albi (come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ecc.) e dei centri o servizi di assistenza fiscale promossi dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese, tutti gli adempimenti riguardanti assunzioni, licenziamenti, contrattualistica, gestione dei rapporti di lavoro e dinamiche aziendali. Inoltre, ai CED è espressamente vietato tenere il Libro Unico del Lavoro, così come ottenere una propria autorizzazione alla relativa numerazione.

Controlli e ispezioni

Il personale ispettivo deve accertare che i CED svolgano esclusivamente attività consentite dalla legge, ovvero operazioni meccaniche di calcolo e stampa delle buste paga e attività accessorie prive di contenuto valutativo.

Il CED deve nominare un professionista abilitato tramite atto scritto con data certa, incaricato del controllo delle attività svolte; tale nomina va comunicata preventivamente all’Ispettorato del lavoro e agli ordini professionali competenti.

Per prevenire l’abusivismo nella consulenza del lavoro, gli ispettori devono:

  • verificare l’esistenza e la regolare trasmissione dell’incarico professionale;
  • controllare che il CED non svolga attività riservate per legge;
  • accertare la comunicazione preventiva, se l’attività è svolta da soggetti diversi dai consulenti del lavoro;
  • verificare l’abilitazione del professionista coinvolto;
  • analizzare le fatture per escludere prestazioni vietate da parte del CED;
  • stabilire con chi i clienti intrattengono rapporti consulenziali;
  • assicurarsi che le attività del CED siano limitate a elaborazioni meramente esecutive e prive di contenuto interpretativo.

Redazione redigo.info

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