ANC/Confimi Industria. Polizze catastrofali, punti critici - redigo.info

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I profili critici, anche fiscali (partendo dal rischio di permuta occulta se a stipulare é il conduttore), sono più d'uno

Le recenti norme sulle assicurazioni obbligatorie contro i rischi catastrofali per le imprese sollevano numerose criticità. Lo evidenzia uno studio di Confimi Industria e ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) che suggerisce riflessioni ed interventi. Le due associazioni chiedono, tra l’altro, neutralità fiscale dei nuovi obblighi.

Tra gli aspetti critici l’individuazione del soggetto su cui grava la sanzione per mancata stipula

Anche dopo la conversione del decreto 39 (Legge n. 78/2025), il quadro resta ambiguo. La forzatura con cui il Legislatore ha inteso estendere al conduttore l’obbligo assicurativo, in supplenza al proprietario, amplifica le problematiche e pone gli imprenditori difronte a rischi sanzionatori e fiscali non banali.

Voce ai protagonisti. Agnelli (Confimi Industria)

Evidenzia Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, che “non è chiaro su chi – tra conduttore e proprietario – gravi [la] sanzione in caso di mancata stipula della polizza su beni impiegati da terzi”. Il rischio è che debbano tanto l’uno quanto l’altro. “Inoltre – continua Agnelli – c’è il rischio concreto che anche le inadempienze parziali o gli equivoci (ad esempio su beni minori magari in locazione o noleggio) possano bloccare gli aiuti pubblici agli investimenti dell’imprenditoria fermo restando che, nel caso di inadempienza assicurativa, le imprese non potranno confidare – lo dice la norma – in aiuti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali”.

Intanto, “le imprese si vedono imporre polizze CAT NAT su cui pure grava l’ordinaria imposta assicurativa del 21,25% che, per inciso, non è invece prevista sulle polizze, non obbligatorie, fatte su abitazioni private”. Aspetto inappropriato, questo; anche per chi, pragmaticamente, non è contrario ai nuovi obblighi. All’Esecutivo giunge la proposta di interventi mirati a sterilizzare l’imposta.

Cuchel (ANC): critici anche gli aspetti fiscali

Sul nodo della deducibilità fiscale dei premi e sul rischio, ai fini Iva, di “permuta” ex art. 11 della Legge Iva (in particolare se, a contrarre la polizza, é il conduttore a fronte dell’invarianza del canone di locazione), fa il punto Marco Cuchel, presidente di ANC, che suggerisce: “si introduca la deducibilità dei premi CAT NAT anche per i forfettari e si riconosca la deducibilità, inequivocabile, anche per i c.d. «immobili patrimonio»”.

Ancora: a chi compete la stipula fermo restando che il risarcimento, per consolidata interpretazione, viene erogato dalle compagnie assicurative sempre al proprietario, anche quando a stipulare è un terzo? Per mediare circa la poco comprensibile situazione in cui il risarcimento per sinistri naturali (né colposi né dolosi) vada al proprietario anche nel caso in cui il medesimo non abbia voluto stipulare alcuna polizza, è stata introdotta la previsione del vincolo al “ripristino” dei beni pena l’appena introdotta possibilità, per il conduttore che supplisce nella stipula, di chiedere un ristoro (fino ad un massimo del 40%) per lucro cessante.

Al netto dei dubbi applicativi è, in ogni caso, evidente che “sostenere spese pur a nome proprio ma per conto di altri non è cosa che lascia il fisco indifferente”, afferma Cuchel, che prosegue: “ne è un chiaro esempio il caso delle locazioni con canone scalettato – cioè ridotto per i primi anni della locazione in contropartita alle spese di ristrutturazione sostenute dal conduttore – in cui l’Agenzia delle entrate contesta una permuta occulta ai sensi della legge Iva”. Anche a voler scongiurare l’ipotesi permuta, il caso del premio CAT NAT che le parti convengono sia pagato dal conduttore rischia comunque violazione, per il locatore, dell’articolo 13, secondo cui nella base imponibile vanno compresi “gli oneri verso terzi accollati al cessionario o committente”.

Cuchel chiede opportune conferme anche sul trattamento ai fini Iva degli eventuali riaddebiti totali o parziali del premio, pattuiti dalle parti, escludendo implicazioni ai fini dell’imposta di registro.

Redazione redigo.info

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