Definiti nuovi codici tributo per imposte e versamenti sostitutivi - redigo.info

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Con quattro risoluzioni del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, di imposte sostitutive recentemente introdotte. I versamenti riguardano plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate da soggetti non residenti, affrancamento straordinario delle riserve, maggiori valori emersi da operazioni straordinarie e riallineamento delle divergenze contabili derivanti dal cambio dei principi contabili.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto un’imposta sostitutiva di IRES e IRAP, applicandola alle plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, ma con sede nella UE o nello Spazio economico europeo, purché soggetti a tassazione nel proprio Stato e in possesso dei requisiti previsti.

Per consentire il versamento di tale imposta tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 33, il codice tributo 1864. Il contribuente deve indicare questo codice nella sezione “Erario”, compilando la colonna “importi a debito versati” e specificando l’anno d’imposta nel formato “AAAA”. In caso di pagamento rateale, deve inserire il numero della rata e il totale complessivo delle rate nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”. Se il versamento avviene in un’unica soluzione, occorre indicare “0101” nello stesso campo.

Saldi attivi da affrancamento

L’articolo 14 del D.lgs n. 192/2024 consente di affrancare, totalmente o parzialmente, saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta iscritti in bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora presenti al 31 dicembre 2024, applicando un’imposta sostitutiva del 10%. L’imposta è determinata nella dichiarazione dei redditi 2024 e versata in quattro rate annuali, la prima entro il termine per il saldo delle imposte 2024, le successive secondo le scadenze dei saldi degli anni seguenti.

Per consentire il versamento, la risoluzione 35 ha istituito il codice tributo 1867, da indicare nel modello F24, sezione “Erario”, con l’anno d’imposta riportato nel campo “Anno di riferimento” (formato “AAAA”).

Nuovi codici tributo per IRES e IRAP

Dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore nuove norme che consentono alle società coinvolte in operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni) di optare per un regime fiscale semplificato mediante un’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio.

Secondo l’articolo 176 del Tuir, la società conferitaria, incorporante o beneficiaria può scegliere, nella dichiarazione dei redditi dell’anno dell’operazione, di applicare un’imposta sostitutiva del 18% sui maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, con un’aggiunta del 3% per l’IRAP, oltre a eventuali addizionali e differenze di aliquote. Il contribuente deve versare l’imposta in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte dell’anno in cui ha effettuato l’operazione.

Per agevolare il versamento, quindi, la risoluzione 36 ha istituito due codici tributo:

  • 1865 per l’IRES, da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, con l’anno d’imposta nel formato “AAAA”;
  • 1866 per l’IRAP, da inserire nella sezione “Regioni” insieme al codice della regione interessata, indicando anch’esso l’anno di riferimento.

Le operazioni svolte prima del 1° gennaio 2024 seguono invece le regole precedenti, utilizzando il codice tributo 1126, previsto dalla risoluzione n. 237/2008.

Divergenze contabili e fiscali

L’articolo 11 del D.lgs n. 192/2024 disciplina il riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti dal cambiamento dei principi contabili. Il riallineamento può riguardare tutte le divergenze positive e negative, con tassazione ordinaria IRES e IRAP, o, in alternativa, optare per un’imposta sostitutiva (18% IRES, 3% IRAP) su singole fattispecie.

Per il versamento tramite F24, la risoluzione 37 ha ridenominato i i codici tributo 1817 (IRES totale) e 1818 (IRES parziale), e ha istituito i nuovi codici 1868 (IRAP totale) e 1869 (IRAP parziale).

I codici 1817 e 1818 vanno indicati nella sezione “Erario” con l’anno d’imposta, mentre i codici 1868 e 1869 nella sezione “Regioni” con il codice regione e l’anno d’imposta.

Redazione redigo.info

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