Altro del Dlgs correttivo - redigo.info

Compatibilità
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Il Dlgs n. 81/2025 (G.U. n. 134/2025), del quale redigo.info ha esaminato i primi articoli, è correttivo non solo del decreto sul Concordato (Cpb) anche dei decreti attuativi della Legge n. 111/2023 (c.d. “Delega Fiscale”).

Tra le misure, quelle di carattere tipicamente tributario. FiscoOggi ne fornisce un elenco in ragione degli articoli che contengono le misure. Di seguito.

Dlgs n. 81. Gli articoli oltre il Cpb

Estensione ai ricorsi pendenti in Cassazione della possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale – articolo 16

Viene ulteriormente semplificato il processo tributario (anche negli aspetti telematici):

  • confermato l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità;
  • precisato che é il Presidente, non il collegio giudicante, a dare lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne;
  • chiarito che il rimborso al contribuente di quanto versato in eccesso spetta anche dopo lo svolgimento del primo grado di giudizio;
  • stabilito che, nel giudizio di ottemperanza, la messa in mora possa essere effettuata anche a mezzo Pec.

Viene, poi, estesa l’applicabilità dell’istituto della conciliazione anche ai ricorsi pendenti in cassazione alla data del 4 gennaio 2024.

Modifiche alle disposizioni in tema di definizione agevolata – articoli 18 e 19

E’ di nuovo possibile, anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, beneficiare degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni nei casi di annullamento parziale dell’atto (art. 18). Ancora in materia di sanzioni tributarie amministrative, per rimuovere inesattezze presenti nei testi e consentire ai contribuenti destinatari di un provvedimento di autotutela parziale in relazione a un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, si può beneficiare degli istituti della definizione agevolata senza dover attendere l’attuale termine di 60 giorni (art. 19).

Modifiche all’imposta di registroarticolo 20

Aggiornando l’articolo 69 del Testo unico dell’imposta di registro, il decreto 81/2025 introduce una sanzione in misura fissa di 250 o 150 euro, rispettivamente per l’ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche in mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta o per l’applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.

Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche di legge – articolo 21

Il testo del decreto chiarisce le incertezze interpretative in ordine all’applicazione delle disposizioni in materia di procedimento di accertamento con adesione; in particolare, è chiarito che l’ambito oggettivo dell’adesione non venga circoscritto al recupero dei crediti indebitamente compensati “non dipendente da un precedente accertamento”. La preclusione alla doppia procedura di accertamento con adesione – attualmente limitata alla sola casistica dell’adesione attivata su richiesta del contribuente a seguito di notificazione dello schema di atto – viene estesa anche al caso dell’adesione attivata di comune accordo.

L’eventuale istanza per lo scomputo delle perdite va presentata unitamente alla comunicazione di adesione al verbale di constatazione.

Inoltre, per le imposte indirette – tutte – è prevista la possibilità di dare corso al procedimento di adesione di comune accordo.

Sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento – articolo 22

Dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate.

Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato – articolo 23

Per ultimo, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto di Stato o di avvenuta violazione, l’Agenzia delle entrate notifica gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero aventi ad oggetto il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato.

Le misure di natura fiscale, per le quali opera il termine di decadenza di otto anni, sono gli “aiuti automatici” e “semi-automatici” di natura fiscale, a prescindere dalla modalità di fruizione degli stessi, quali ad esempio: crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, fruiti. I termini per la notifica dell’atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell’aiuto o di avvenuta violazione. A titolo esemplificativo, rileva a tal fine:

  • per i crediti di imposta (non spettanti e inesistenti), la data in cui è effettuata la compensazione
  • per deduzioni, detrazioni, aliquote agevolate, detassazioni, la dichiarazione in cui l’agevolazione è indicata
  • per tasse, imposte e importi non versati, la data in cui scadeva il versamento
  • per contributi a fondo perduto, la data di percezione.

Redazione redigo.info

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