Corsi di formazione per enti pubblici: criteri per l’esenzione dall’IVA - redigo.info

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Con la risposta n. 157 del 17 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale norma stabilisce che i versamenti effettuati da enti pubblici per l’erogazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale sono considerati, in ogni caso, prestazioni di servizi esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Nel caso specifico, l’Istante – un ente pubblico – ha manifestato l’intenzione di affidare tramite gara d’appalto un servizio di supervisione professionale destinato al personale dei servizi sociali, da svolgersi a cura di un soggetto terzo. L’attività di supervisione, secondo quanto indicato nel documento ministeriale “Strumento di accompagnamento all’implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali”, rientra tra le pratiche formative, essendo definita come un metodo complesso ma efficace per supportare la qualità dell’intervento professionale. In particolare, la supervisione è considerata un livello minimo obbligatorio per gli assistenti sociali, sia in forma individuale che di gruppo.

Tuttavia, affinché il relativo corrispettivo possa beneficiare dell’esenzione IVA, è necessario che l’attività venga accreditata come corso di formazione al momento dell’emissione della fattura e che sia previsto il riconoscimento di crediti formativi ai partecipanti. Inoltre, l’intero percorso formativo deve essere gestito in autonomia da un soggetto terzo, responsabile di tutte le fasi organizzative ed esecutive.

Nel caso esaminato, l’Agenzia ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta, inclusa la copia del contratto, l’attività affidata alla società non risulta qualificata né accreditata come corso di formazione, né prevede crediti formativi per il personale coinvolto. Pertanto, non sussistono i requisiti per l’applicazione del regime di esenzione IVA previsto dalla normativa citata. I corrispettivi dovranno quindi essere assoggettati a IVA secondo le regole ordinarie.

Redazione redigo.info

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