Buoni fruttiferi postali senza l’indicazione della scadenza e della prescrizione, Poste Italiane condannata a rimborsare 15mila euro Il Tribunale di Monza si è pronunciato a favore di una famiglia che si era rivolta a Confconsumatori
Monza, 9 giugno 2025 – Tra il 1999 e il 2001 avevano intestato ai tre figli sei Buoni fruttiferi postali, dei quali nel 2024 Poste italiane aveva rifiutato il rimborso sostenendo che il diritto fosse prescritto. Per questo – dopo essersi rivolti a Confconsumatori, con l’assistenza dell’avvocato Sabrina Contino – avevano intentato una causa civile contro Poste, chiedendo la restituzione dell’intero capitale nominale, circa 15mila euro, più gli interessi. E il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 giugno 2025, ha accolto la domanda risarcitoria, condannando Poste Italiane al pagamento del capitale sottoscritto maggiorato degli interessi convenzionali e di mora.
IL CASO – La vicenda ha coinvolto una famiglia composta da marito, moglie e tre figli, ai quali i genitori avevano cointestato due buoni l’uno. Erano convinti che i sei buoni – sottoscritti in due diverse occasioni, i primi tre il 2 agosto 1999 e gli altri tre il 24 dicembre 2001 – avessero durata ventennale, ma in realtà tre avevano la durata di 7 anni e altri tre avevano la durata di 11 anni. Poste Italiane però, all’atto della sottoscrizione, aveva omesso ogni informazione sulla serie di appartenenza dei buoni, sulla durata e sulla prescrizione. Sui 3 buoni sottoscritti nel 1999 Poste non aveva apposto il tagliando che indica la serie, i rendimenti e il periodo di prescrizione (come previsto dal Dm dell’8 ottobre del 1998, all’epoca vigente), mentre in occasione della sottoscrizione degli altri 3 buoni nel 2001 non aveva consegnato il foglio informativo con la descrizione delle caratteristiche degli investimenti, come prescritto dalla normativa vigente.
LA SENTENZA – Il Tribunale di Monza ha riconosciuto il diritto dei clienti al risarcimento danni in relazione alla violazione da parte di Poste Italiane dei doveri informativi cui era tenuta, necessari per rendere conoscibili ai clienti le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza. Il Tribunale ha statuito che «gli obblighi di informazione, quale l’obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei Bfp, gravanti su Poste Italiane, costituiscono parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l’omessa indicazione della data di scadenza, come si evince dagli atti (per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo), costituisce un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a Poste Italiane».
- confadmin
- Giugno 19, 2025
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