Con la circolare n. 105 del 27 giugno 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF, riferito al periodo d’imposta 2024. Tale adempimento riguarda i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, come previsto dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
in base all’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 241/1997, i soggetti tenuti alla contribuzione previdenziale presso l’INPS (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare gli importi dovuti direttamente nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto devono avvenire nei medesimi termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione.
Il modello Redditi 2025-PF contiene il Quadro RR articolato in tre sezioni:
- Sezione I per artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni speciali;
- Sezione II per liberi professionisti iscritti alla Gestione separata;
- Sezione III per lavoratori sportivi del settore dilettantistico, a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo.
Un ulteriore elemento rilevante è l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) con il D.lgs. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Sebbene il CPB determini una base imponibile concordata, questa assume valore anche per il calcolo dei contributi previdenziali.
Il contribuente, tuttavia, ha facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 13/2024, e per i forfettari, dell’art. 30. In tal caso, il reddito effettivo diventa la nuova base imponibile previdenziale.
Infine, l’INPS precisa che, qualora venga omesso in tutto o in parte il pagamento dei contributi calcolati sul reddito effettivo, l’Istituto procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
Redazione redigo.info