Aa meno di casi di dinego elencati nel recente messaggio n. 2070, anche per il 2025 INPS, in qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale a chi, tra i cittadini, abbia indicato l’Istituto nel modello 730. Sarà, quindi, sua cura effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni fiscali.
A tale fine, sul sito internet www.inps.it, nella scheda relativa al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il consueto “Manuale d’uso per l’assistenza fiscale da parte di INPS”, aggiornato all’anno corrente, al quale si fa rinvio per ogni istruzione di dettaglio (disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
INPS può prestare assistenza fiscale solo se, nell’anno di presentazione del modello 730, sussiste un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante.
Diniego del rapporto di sostituzione Entrate/INPS
Il rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte (ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali). L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel 2025, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Il rapporto di sostituzione non ricorre neppure nei casi in cui la prestazione erogata, imponibile fiscalmente é cessata prima del 1° aprile 2025. Diversamente, se il dichiarante è esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.
Non è ammessa l’assistenza fiscale sostitutiva in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, ovvero quando nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica (CU) per redditi corrisposti nel periodo di imposta precedente.
L’Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti di imposta, ha previsto a uso esclusivo dell’INPS tre particolari codici di diniego, al fine di dare comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.
Per i casi di incapienza, se impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli da modello 730 a debito, sono previsti i seguenti codici:
– CP, conguaglio non possibile parziale;
– CT, conguaglio non possibile totale.
Inoltre, è previsto il seguente codice diniego:
– ES, diniego per soggetti residenti all’estero (relativo ai soggetti residenti all’estero per i quali, essendo precluso l’utilizzo del predetto modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi, è invece necessario, trasmettere alle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
L’Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego:
– al contribuente, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, attraverso il sito internet;
– ovvero al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nell’ipotesi di dichiarazione presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista abilitato che, a sua volta, informerà il contribuente.
Redazione redigo.info