Emergenze climatiche e tutela del lavoro: firmato il Protocollo quadro - redigo.info

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In data 2 luglio 2025, presso il Ministero del Lavoro, è iniziata la sottoscrizione del Protocollo quadro finalizzato all’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo stabilisce che i datori di lavoro, nel rispetto dell’obbligo di piena attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), possono fare riferimento agli accordi attuativi del presente documento, eventualmente stipulati a livello nazionale di categoria, territoriale o aziendale. Tali accordi sono finalizzati a condividere e adottare misure specifiche per contenere i rischi derivanti dalle emergenze climatiche – tra cui l’esposizione a temperature elevate – con l’obiettivo di tutelare la salute psicofisica di lavoratrici e lavoratori.

In tale contesto, la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 deve includere anche quelli legati al microclima, come previsto dall’articolo 180. L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), deve dunque tenere conto di tali aspetti, secondo quanto stabilito dall’articolo 29 dello stesso decreto.

In situazioni emergenziali definite dalle autorità competenti, le parti sociali si impegnano, alla luce del presente Protocollo, ad attivare tavoli contrattuali – nazionali settoriali, territoriali o aziendali – per definire misure condivise e buone prassi, adeguate alle specificità dei settori, dei territori, delle dimensioni aziendali e dei processi produttivi. Queste misure potranno confluire nei CCNL vigenti.

I temi principali del Protocollo quadro

Il Protocollo quadro riconosce e valorizza le iniziative già intraprese a livello nazionale, territoriale o aziendale, comprese quelle di natura contrattuale. A titolo esemplificativo, alcuni temi su cui impostare le azioni future nei tavoli di confronto includono:

  1. Informazione e formazione dei lavoratori;
  2. Sorveglianza sanitaria;
  3. Abbigliamento, indumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI);
  4. Riorganizzazione di turni e orari di lavoro.

Gli accordi attuativi del Protocollo potranno prevedere criteri di premialità per le imprese aderenti. Tali criteri potranno essere riconosciuti dall’INAIL nell’ambito degli strumenti di incentivazione per la salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto della normativa vigente e senza aumento della spesa pubblica.

Infine, le parti auspicano che eventuali provvedimenti adottati a livello locale siano coerenti con le indicazioni operative del presente Protocollo quadro.

Redazione redigo.info

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